Art. 12.
     Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 34/1995
 
  1.  L'articolo  11  della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, e'
sostituito dal seguente:
  "Articolo 11 (Commercio e somministrazione di alimenti e  bevande).
-  1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991,
n. 112 e della presente legge  abilita  sia  alla  vendita  sia  alla
somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in
possesso  dei  requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra
attivita'.
  2. Tanto l'abilitazione alla  somministrazione  quanto  la  tabella
merceologica alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio.
  3. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l'abilitazione alla
somministrazione  o  esclusivamente  l'abilitazione  al  commercio di
prodotti alimentari, l'autorizzazione puo' essere rilasciata per  una
sola delle due attivita'.".