Art. 12. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 34/1995 1. L'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, e' sostituito dal seguente: "Articolo 11 (Commercio e somministrazione di alimenti e bevande). - 1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della presente legge abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attivita'. 2. Tanto l'abilitazione alla somministrazione quanto la tabella merceologica alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio. 3. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l'abilitazione alla somministrazione o esclusivamente l'abilitazione al commercio di prodotti alimentari, l'autorizzazione puo' essere rilasciata per una sola delle due attivita'.".