Art. 13.
     Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 34/1995
 
  1.  L'articolo  12  della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, e'
sostituito dal seguente:
  "Articolo  12  (Applicabilita'  del   D.   M.   350/1996).   -   1.
Nell'ordinamento  del  Friuli-Venezia  Giulia  trova  applicazione il
decreto  ministeriale   15   maggio   1996,   n.   350,   concernente
modificazioni   al  decreto  ministeriale  4  giugno  1993,  n.  248,
limitatamente all'articolo 2, con esclusione del  primo  periodo  del
comma  1  che  modifica  il  comma  5  dell'articolo  6  del  decreto
ministeriale n. 248/1993, ed agli articoli 3, 4 e 5.
  2. Nell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui all'articolo 2,
comma 7, ed all'articolo 3, comma 6, della legge  n.  112/1991,  sono
osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorita':
   a) titolarita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4,
della legge n. 112/1991;
   b)  maggior  numero  di  presenze  nella fiera o nel mercato per i
quali viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
   c)  anzianita'  storica dell'operatore commerciale derivante dalla
data di rilascio del precedente titolo ai sensi della legge 19 maggio
1976, n. 398.".