Art. 13. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 34/1995 1. L'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, e' sostituito dal seguente: "Articolo 12 (Applicabilita' del D. M. 350/1996). - 1. Nell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia trova applicazione il decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350, concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, limitatamente all'articolo 2, con esclusione del primo periodo del comma 1 che modifica il comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 248/1993, ed agli articoli 3, 4 e 5. 2. Nell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui all'articolo 2, comma 7, ed all'articolo 3, comma 6, della legge n. 112/1991, sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorita': a) titolarita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 112/1991; b) maggior numero di presenze nella fiera o nel mercato per i quali viene chiesta l'assegnazione del posteggio; c) anzianita' storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398.".