Art. 14. Criteri di priorita' nell'assegnazione dei posteggi 1. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi disponibili o comunque non assegnati, e' accolta con priorita' la richiesta di trasferimento del titolare dell'attivita' gia' presente nella stessa fiera o mercato rispetto a nuove richieste di assegnazione. 2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione il comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248. 3. La Giunta regionale, nell'elaborazione dei criteri ed indirizzi programmatici di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale n. 34/1995, puo' determinare i criteri di priorita' nell'assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere istituiti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 28 marzo 1991, n. 112.