Art. 14.
         Criteri di priorita' nell'assegnazione dei posteggi
 
  1. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi  disponibili  o
comunque  non  assegnati,  e'  accolta  con priorita' la richiesta di
trasferimento del titolare dell'attivita' gia' presente nella  stessa
fiera o mercato rispetto a nuove richieste di assegnazione.
  2.  Nella  Regione  Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione il
comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 4  giugno  1993,  n.
248.
  3.  La Giunta regionale, nell'elaborazione dei criteri ed indirizzi
programmatici di cui  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  della  legge
regionale  n.  34/1995,  puo'  determinare  i  criteri  di  priorita'
nell'assegnazione dei posteggi nei mercati e  fiere  istituiti  nelle
aree  di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 28
marzo 1991, n. 112.