Art. 15. Applicabilita' della legge n. 77/1997 1. L'articolo 6, comma 5, della legge n. 112/1991, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 25 marzo 1997, n. 77, in materia di sanzioni, non trova applicazione nell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia. 2. Trovano applicazione nell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6 della legge 77/1997, relativi, rispettivamente, alla riapertura dei termini per le conversioni delle licenze rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398 ed all'uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico, con l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 2, come sopra ricordato, a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.