Art. 15.
                Applicabilita' della legge n. 77/1997
 
  1. L'articolo 6, comma 5, della legge n. 112/1991, come  sostituito
dall'articolo  5,  comma 1, lettera c), della legge 25 marzo 1997, n.
77, in materia di sanzioni, non trova  applicazione  nell'ordinamento
del Friuli-Venezia Giulia.
  2.  Trovano applicazione nell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia
l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6 della legge 77/1997,  relativi,
rispettivamente, alla riapertura dei termini per le conversioni delle
licenze  rilasciate  ai  sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n.
398 ed all'uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita  occupazione
di  suolo  pubblico,  con  l'ulteriore  proroga  del  termine  di cui
all'articolo 5, comma  2,  come  sopra  ricordato,  a  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.