Art. 42. Tassidermia 1. Nell'ambito del territorio della Regione le attivita' di tassidermia, di imbalsamazione, di detenzione e di possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono regolamentate dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle norme della presente legge, e sono soggette a specifiche autorizzazioni. 2. Per ottenere la licenza, rilasciata dalle autorita' comunali competenti in applicazione della vigente legislazione in materia di artigianato e di commercio, l'interessato alle attivita' di cui al comma 1 deve essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che ne accerta la competenza e l'affidabilita' sulla base delle risultanze di uno specifico esame che comprovi la conoscenza delle specie cacciabili particolarmente protette e protette nonche' dei periodi di tempo nei quali il calendario autorizza la caccia per le specie in questione. All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovra' indicare tutti gli animali, vivi o morti o gia' preparati, a qualsiasi titolo posseduti e sui quali verra' apposto un contrassegno inamovibile a cura della competente ripartizione faunistico-venatoria. Idoneo contrassegno dovra' essere apposto dal tassidermista su tutti gli animali posseduti con l'indicazione del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento sul registro di cui al comma 4. 3. Gli esami di cui al comma 2 sono svolti davanti alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio. 4. I tassidermisti hanno l'obbligo di munirsi di un registro a pagine numerate, vidimato dalla ripartizione faunistico-venatoria competente entro il 30 gennaio di ciascun anno solare, in cui vanno annotati in ordine cronologico le generalita' complete, la residenza dei committenti nonche' il numero e le specie degli animali da impagliare o imbalsamare ed il luogo e la data della cattura ovvero, in assenza di committente, lo stesso nome del tassidermista. 5. I tassidermisti autorizzati segnalano alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 24 ore dal ricevimento e dopo l'avvenuta registrazione, ma in ogni caso prima della consegna degli esemplari ai committenti, le richieste di impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili in Sicilia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle specie in questione ovvero di specie palesemente risultanti uccise o catturate con mezzi non consentiti dalla presente legge. 6. Le specie sopra indicate non possono essere riconsegnate ai committenti se non prima del rilascio di nulla-osta della ripartizione faunistico-venatoria. 7. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere attivita' di tassidermista, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 8. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono ordinare, con spesa a proprio carico, l'imbalsamazione di spoglie di fauna, provenienti da sequestri o da rinvenimenti accidentali, di particolare interesse naturalistico da destinare a istituzioni museali esistenti in Sicilia anche a fini didattici e dimostrativi. 9. Sono esonerati dall'esame previsto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 i possessori di licenza di tassidermista al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonche' i conservatori di musei muniti di specifico provvedimento di nomina. Quest'ultimi sono comunque tenuti all'osservanza di quanto disposto dai commi 4 e 5.