Art. 42.
                             Tassidermia
 
  1.  Nell'ambito  del  territorio  della  Regione  le  attivita'  di
tassidermia, di  imbalsamazione,  di  detenzione  e  di  possesso  di
preparazioni  tassidermiche e trofei sono regolamentate dall'articolo
6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle norme  della  presente
legge, e sono soggette a specifiche autorizzazioni.
  2.  Per  ottenere  la  licenza, rilasciata dalle autorita' comunali
competenti in applicazione della vigente legislazione in  materia  di
artigianato  e  di  commercio, l'interessato alle attivita' di cui al
comma 1 deve essere in possesso di  autorizzazione  rilasciata  dalla
ripartizione  faunistico-venatoria  competente  per territorio che ne
accerta la competenza e l'affidabilita' sulla base  delle  risultanze
di  uno  specifico  esame  che  comprovi  la  conoscenza delle specie
cacciabili particolarmente protette e protette nonche' dei periodi di
tempo nei quali il calendario autorizza la caccia per  le  specie  in
questione.      All'atto   della  presentazione  della  richiesta  di
autorizzazione l'interessato dovra' indicare tutti gli animali,  vivi
o  morti  o  gia' preparati, a qualsiasi titolo posseduti e sui quali
verra' apposto un contrassegno inamovibile a  cura  della  competente
ripartizione faunistico-venatoria.  Idoneo contrassegno dovra' essere
apposto   dal  tassidermista  su  tutti  gli  animali  posseduti  con
l'indicazione  del  numero   dell'autorizzazione,   della   data   di
preparazione e del numero di riferimento sul registro di cui al comma
4.
  3. Gli esami di cui al comma 2 sono svolti davanti alla commissione
di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.
  4.  I  tassidermisti  hanno  l'obbligo  di munirsi di un registro a
pagine numerate,  vidimato  dalla  ripartizione  faunistico-venatoria
competente  entro  il 30 gennaio di ciascun anno solare, in cui vanno
annotati in ordine cronologico le generalita' complete, la  residenza
dei  committenti  nonche'  il  numero  e  le  specie degli animali da
impagliare o imbalsamare ed il luogo e la data della cattura  ovvero,
in assenza di committente, lo stesso nome del tassidermista.
  5.   I   tassidermisti   autorizzati  segnalano  alla  ripartizione
faunistico-venatoria competente  per  territorio  entro  24  ore  dal
ricevimento  e  dopo  l'avvenuta registrazione, ma in ogni caso prima
della consegna  degli  esemplari  ai  committenti,  le  richieste  di
impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non
cacciabili  in  Sicilia  ovvero  le  richieste  relative a spoglie di
specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti  nel
calendario venatorio per la caccia alle specie in questione ovvero di
specie  palesemente  risultanti  uccise  o  catturate  con  mezzi non
consentiti dalla presente legge.
  6. Le specie sopra indicate  non  possono  essere  riconsegnate  ai
committenti   se   non   prima   del  rilascio  di  nulla-osta  della
ripartizione faunistico-venatoria.
  7. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 6  comporta  la
revoca  dell'autorizzazione a svolgere attivita' di tassidermista, in
aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste  dall'articolo  30,
comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  8. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono ordinare, con spesa
a  proprio  carico, l'imbalsamazione di spoglie di fauna, provenienti
da sequestri o da rinvenimenti accidentali, di particolare  interesse
naturalistico da destinare a istituzioni museali esistenti in Sicilia
anche a fini didattici e dimostrativi.
  9.   Sono   esonerati   dall'esame   previsto   per   il   rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 2  i  possessori  di  licenza  di
tassidermista  al momento dell'entrata in vigore della presente legge
nonche' i conservatori di musei muniti di specifico provvedimento  di
nomina.  Quest'ultimi  sono  comunque tenuti all'osservanza di quanto
disposto dai commi 4 e 5.