Art. 43.
          Attestato di idoneita' per la vigilanza venatoria
                          ed ambientalista
 
  1. Ai sensi dell'articolo 27, comma  6,  della  legge  11  febbraio
1992, n. 157, le strutture regionali e provinciali delle associazioni
venatorie,  agricole, e ambientaliste presenti nel Comitato regionale
faunistico-venatorio    possono    presentare    alle    ripartizioni
faunistico-venatorie    competenti   per   territorio   domanda   per
l'organizzazione di corsi di preparazione e  di  aggiornamento  delle
guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio
venatorio,  sulla  tutela  dell'ambiente  e  della fauna, sulla pesca
nelle acque interne e sulla salvaguardia  delle  colture  agricole  e
delle attivita' zootecniche.
  2.  La domanda e' corredata dal programma indicante anche il numero
delle lezioni teoriche e pratiche e dalla designazione del  direttore
responsabile del corso.
  3. La ripartizione faunistico-venatoria competente, entro 30 giorni
dalla  richiesta,  approva  il  programma  ed  autorizza il corso. Il
termine di 30 giorni e' sospeso ove la ripartizione chieda  modifiche
o integrazioni del programma.
  4.  L'attestato  di  idoneita'  previsto dall'articolo 27, comma 4,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  e'  rilasciato  dall'Assessore
regionale  per  l'agricoltura  e  le foreste, previo accertamento del
rispetto delle  condizioni  e  delle  norme  contenute  nel  presente
articolo, ivi compreso il superamento dell'esame conclusivo del corso
di preparazione.
  5.   Competenti  ad  accertare  l'idoneita'  degli  aspiranti  alla
qualifica di guardia volontaria  sono  le  commissioni  di  esami  di
abilitazione  all'esame  dell'esercizio  venatorio,  integrate  da un
rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso e
da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione.
  6. Le ripartizioni faunistico-venatorie promuovono  ed  organizzano
corsi  di  aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni
venatorie ambientaliste.