Art. 43. Attestato di idoneita' per la vigilanza venatoria ed ambientalista 1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole, e ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio possono presentare alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio domanda per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attivita' zootecniche. 2. La domanda e' corredata dal programma indicante anche il numero delle lezioni teoriche e pratiche e dalla designazione del direttore responsabile del corso. 3. La ripartizione faunistico-venatoria competente, entro 30 giorni dalla richiesta, approva il programma ed autorizza il corso. Il termine di 30 giorni e' sospeso ove la ripartizione chieda modifiche o integrazioni del programma. 4. L'attestato di idoneita' previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' rilasciato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo accertamento del rispetto delle condizioni e delle norme contenute nel presente articolo, ivi compreso il superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. 5. Competenti ad accertare l'idoneita' degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria sono le commissioni di esami di abilitazione all'esame dell'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione. 6. Le ripartizioni faunistico-venatorie promuovono ed organizzano corsi di aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni venatorie ambientaliste.