Art. 44. Vigilanza venatoria ed ambientalista 1. La vigilanza venatoria e' esercitata secondo le norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi. 2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, anche tramite societa' miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge. 3. Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresi' attivita' di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti. 4. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste e' vietata l'attivita' venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo. 5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria e ambientalista alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'organizzazione da parte della propria Associazione dei corsi di cui all'articolo 42, e comunque per la durata di due anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneita'.