Art. 44.
                Vigilanza venatoria ed ambientalista
 
  1. La vigilanza venatoria e' esercitata secondo  le  norme  di  cui
all'articolo  27  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  con le
integrazioni di cui ai commi successivi.
  2.  La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata
ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo
forestale della Regione siciliana, alle  guardie  addette  ai  parchi
regionali,  agli  ufficiali  ed  agenti  di polizia giudiziaria, alle
guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, anche tramite
societa' miste, alle guardie giurate comunali forestali  e  campestri
ed   alle   guardie   volontarie   delle  associazioni  venatorie  ed
ambientaliste riconosciute  in  sede  regionale  agli  effetti  della
presente legge.
  3.  Le  guardie  volontarie  di  cui  al  comma 1 ferme restando le
disposizioni di cui al  comma  1  dell'articolo  27  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 svolgono altresi' attivita' di vigilanza, oltre
che  venatoria,  di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne.
Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  comma   le   associazioni
interessate dovranno adeguare i propri statuti.
  4.  Alle  guardie  volontarie venatorie ed ambientaliste e' vietata
l'attivita' venatoria durante l'esercizio  delle  loro  funzioni.  Ai
trasgressori  saranno  revocate  in  via  definitiva  e permanente le
funzioni previste dal presente articolo.
  5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria e
ambientalista  alla  data  di entrata in vigore della presente legge,
nelle more dell'organizzazione da parte  della  propria  Associazione
dei  corsi  di  cui  all'articolo 42, e comunque per la durata di due
anni, a partire dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  non
necessitano dell'attestato di idoneita'.