Art. 45.
              Oasi di protezione e rifugio della fauna
 
  1.  Allo  scopo  di  favorire  e  promuovere  la  conservazione, il
rifugio, la sosta, la riproduzione e  l'irradiamento  naturale  della
fauna   selvatica,  ed  al  fine  di  garantire  adeguata  protezione
all'avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il  territorio
della  Regione,  le  aree  che risultano idonee vengono costituite in
oasi di protezione e rifugio della fauna dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, con le modalita' di cui all'articolo  16,
con  decreto  da  comunicare contestualmente agli Assessori regionali
per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e per il territorio e
l'ambiente  nonche'  ai  comuni  interessati,  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
  2. Ogni modifica o revoca interessante le oasi di cui al comma 1 e'
adottata con le medesime procedure dell'atto istitutivo.
  3.  I  confini  delle oasi sono delimitati, con tabelle perimetrali
recanti la scritta "oasi  di  protezione  e  rifugio  della  fauna  -
divieto  di  caccia  ai  sensi della vigente legislazione sulla fauna
selvatica" ed il riferimento alle disposizioni della presente legge.
  4. Le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due
o tre metri e a una  distanza  di  non  piu'  di  cento  metri  l'una
dall'altra,  e  comunque  in  modo  tale  che  da  ogni tabella siano
visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o  anche
la   collocazione  irregolare  di  esse,  esclude  l'applicazione  di
sanzioni.
  5.  All'apposizione  delle  tabelle  di  cui  ai commi 3 e 4 e alla
gestione delle oasi  provvede  la  ripartizione  faunistico-venatoria
competente per territorio.
  6.  Le  oasi  di  protezione e di rifugio per la fauna selvatica in
atto esistenti nel territorio della Regione sono disciplinate secondo
le disposizioni del presente articolo.
  7. Nelle oasi di protezione e di rifugio sono  previsti  interventi
di  miglioramento  ambientale  finalizzati  al  mantenimento  ed alla
sistemazione  degli  habitat  interni,  al  ripristino  dei   biotipi
distrutti  ed  alla  creazione  di biotipi, alla ricostituzione della
macchia mediterranea, alla coltivazione di siepi, cespugli, filari di
arbusti,  alberi  adatti  alla  nidificazione,  all'incremento  delle
semine   di  colture  a  perdere  per  l'alimentazione  naturale  dei
mammiferi e degli uccelli, alla manutenzione degli  apprestamenti  di
ambientamento della fauna selvatica.
  8. Nelle oasi e' vietato l'esercizio venatorio.
  9.  Quando  i  confini  delle  oasi sono contigui a corsi o specchi
d'acqua, l'esercizio venatorio e' vietato fino alla distanza di cento
metri dai confini medesimi.
  10. l'Assessore regionale per l'agricoltura e le  foreste,  sentiti
il Comitato regionale faunistico-venatorio e l'Istituto nazionale per
la  fauna selvatica, puo' accordare, per scopi di ricerca scientifica
e su motivata richiesta, al personale nominativamente determinato  di
istituti  ed  enti  scientifici,  di  parchi  o  di enti pubblici, il
permesso di catturare ed utilizzare esemplari di  determinate  specie
animali, prelevando uova, nidi e piccoli nati all'interno delle oasi.