Art. 45. Oasi di protezione e rifugio della fauna 1. Allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all'avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della fauna dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalita' di cui all'articolo 16, con decreto da comunicare contestualmente agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e per il territorio e l'ambiente nonche' ai comuni interessati, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. Ogni modifica o revoca interessante le oasi di cui al comma 1 e' adottata con le medesime procedure dell'atto istitutivo. 3. I confini delle oasi sono delimitati, con tabelle perimetrali recanti la scritta "oasi di protezione e rifugio della fauna - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica" ed il riferimento alle disposizioni della presente legge. 4. Le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due o tre metri e a una distanza di non piu' di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni. 5. All'apposizione delle tabelle di cui ai commi 3 e 4 e alla gestione delle oasi provvede la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. 6. Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione sono disciplinate secondo le disposizioni del presente articolo. 7. Nelle oasi di protezione e di rifugio sono previsti interventi di miglioramento ambientale finalizzati al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni, al ripristino dei biotipi distrutti ed alla creazione di biotipi, alla ricostituzione della macchia mediterranea, alla coltivazione di siepi, cespugli, filari di arbusti, alberi adatti alla nidificazione, all'incremento delle semine di colture a perdere per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 8. Nelle oasi e' vietato l'esercizio venatorio. 9. Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio e' vietato fino alla distanza di cento metri dai confini medesimi. 10. l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il Comitato regionale faunistico-venatorio e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, puo' accordare, per scopi di ricerca scientifica e su motivata richiesta, al personale nominativamente determinato di istituti ed enti scientifici, di parchi o di enti pubblici, il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie animali, prelevando uova, nidi e piccoli nati all'interno delle oasi.