Art. 46.
                   Zone di ripopolamento e cattura
 
  1.   Nel  territorio  di  ogni  ripartizione  faunistica-venatoria,
sentito   l'Osservatorio   faunistico    siciliano,    con    decreto
dell'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e le foreste, adottato
secondo le modalita' di cui all'articolo 16, sono costituite zone  di
ripopolamento  e  cattura  destinate  alla  riproduzione  della fauna
selvatica, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura
a scopo di ripopolamento.   Con l'entrata in  vigore  della  presente
legge  le  zone  di  ripopolamento  e  cattura esistenti si intendono
costituite in pari data e sono regolate in conformita'  a  quelle  di
nuova costituzione.
  2.  Ciascuna  zona  di  ripopolamento  e  cattura  deve  avere  una
superficie  commisurata  alle  esigenze   biologiche   delle   specie
selvatiche  principalmente  interessate  e  deve essere adeguatamente
tabellata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente  che  ne
cura la gestione.
  3.  Nelle  zone  di ripopolamento e cattura e nelle zone rifugio di
cui  al  comma  5  e'  vietato  l'esercizio  venatorio.  Sono  invece
autorizzabili  gare  cinofile  a carattere nazionale o internazionale
con divieto di abbattimento della fauna selvatica,  sempre  che  tali
gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.
  4.  Le  zone  di ripopolamento e cattura hanno una durata di cinque
anni. Dopo la scadenza  l'esercizio  venatorio  potra'  avere  inizio
dalla prima domenica successiva al giorno 15 del mese di ottobre.
  5.   Alla   scadenza  del  quinquennio  l'Assessore  regionale  per
l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, vincola  all'interno
delle  zone  di  ripopolamento  e  cattura e con destinazione di zona
rifugio, una superficie non  inferiore  al  25  per  cento  dell'area
totale,  in  cui e' precluso l'esercizio della caccia per non piu' di
un ulteriore biennio. Le zone di rifugio possono essere affidate  per
la   gestione   ed   il  controllo  ad  un'associazione  venatoria  o
ambientalista riconosciuta o ad un'associazione cinofila riconosciuta
dall'Ente nazionale della  cinofilia  italiano  mediante  convenzione
stipulata con la ripartizione faunistico-venatoria competente.
  6.   Per   finalita'   di  ripopolamento,  per  scopi  didattici  o
scientifici l'Assessore regionale per  l'agricoltura  e  le  foreste,
sentito  il Comitato regionale faunistico-venatorio, puo' autorizzare
il personale delle ripartizioni faunistico-venatorie e gli agenti del
Corpo  delle  foreste  regionali  o  puo'  concedere  ad  esperti   e
ricercatori   operanti   presso   enti   o  istituti  scientifici  ed
universitari,  nominativamente  determinati,  speciali  permessi  per
consentire,  nelle  zone  di  cui al presente articolo, la cattura di
esemplari di determinate specie animali nonche'  il  prelevamento  di
uova,  nidi  e  piccoli nati. Per i soli scopi scientifici e' inoltre
richiesto il parere dell'Osservatorio regionale faunistico.
  7.  I  confini  delle   zone   di   ripopolamento   e   cattura   e
successivamente  le  zone  di  rifugio,  sono delimitati, con tabelle
perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento  e  cattura  -
divieto  di  caccia  ai  sensi della vigente legislazione sulla fauna
selvatica". Si applicano alle zone  di  ripopolamento  e  cattura  le
norme di cui all'articolo 45, comma 4.