Art. 46. Zone di ripopolamento e cattura 1. Nel territorio di ogni ripartizione faunistica-venatoria, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, adottato secondo le modalita' di cui all'articolo 16, sono costituite zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura a scopo di ripopolamento. Con l'entrata in vigore della presente legge le zone di ripopolamento e cattura esistenti si intendono costituite in pari data e sono regolate in conformita' a quelle di nuova costituzione. 2. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente che ne cura la gestione. 3. Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone rifugio di cui al comma 5 e' vietato l'esercizio venatorio. Sono invece autorizzabili gare cinofile a carattere nazionale o internazionale con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna. 4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di cinque anni. Dopo la scadenza l'esercizio venatorio potra' avere inizio dalla prima domenica successiva al giorno 15 del mese di ottobre. 5. Alla scadenza del quinquennio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, vincola all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e con destinazione di zona rifugio, una superficie non inferiore al 25 per cento dell'area totale, in cui e' precluso l'esercizio della caccia per non piu' di un ulteriore biennio. Le zone di rifugio possono essere affidate per la gestione ed il controllo ad un'associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad un'associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiano mediante convenzione stipulata con la ripartizione faunistico-venatoria competente. 6. Per finalita' di ripopolamento, per scopi didattici o scientifici l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, puo' autorizzare il personale delle ripartizioni faunistico-venatorie e gli agenti del Corpo delle foreste regionali o puo' concedere ad esperti e ricercatori operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, nominativamente determinati, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura di esemplari di determinate specie animali nonche' il prelevamento di uova, nidi e piccoli nati. Per i soli scopi scientifici e' inoltre richiesto il parere dell'Osservatorio regionale faunistico. 7. I confini delle zone di ripopolamento e cattura e successivamente le zone di rifugio, sono delimitati, con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica". Si applicano alle zone di ripopolamento e cattura le norme di cui all'articolo 45, comma 4.