Art. 50.
                      Disposizioni transitorie
 
  1.  Le gestioni sociali del territorio di cui all'articolo 38 della
legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, entro un anno  dall'entrata  in
vigore  della  presente legge possono optare per la trasformazione in
aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalita'  e
gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26. In alternativa le gestioni
sociali   sono   inglobate  nell'ambito  territoriale  di  caccia  di
competenza,  salvo  il  diritto  dei  cacciatori  organizzati   nella
gestione  sociale di richiedere una proroga per un periodo massimo di
due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. I cacciatori interessati alla proroga della gestione sociale non
possono chiedere accesso a nessun ambito territoriale di caccia  fino
alla  scadenza  della  proroga;  resta  salvo  comunque il diritto di
accesso a tutti gli ambiti  territoriali  di  caccia  della  Regione,
senza   obbligo   di   partecipazione   economica,   per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria sulla selvaggina migratoria a partire  dalla
prima domenica di novembre.
  3.  Sono  salvi  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi  della legge
regionale 30 marzo 1981, n. 37, nel rispetto dei principi della legge
11 febbraio 1992, n. 157, fino alla data di entrata in  vigore  della
presente legge.
  4.  In  sede  di prima applicazione della presente legge nelle more
dell'adozione  del  piano  regionale  faunistico-venatorio,  per   la
stagione  venatoria 1997/1998 l'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste e' autorizzato ad applicare il calendario e le modalita'
venatorie dell'anno precedente  e  la  disciplina  in  esso  prevista
apportando  i  necessari  aggiornamenti e prescindendo dal parere del
comitato regionale faunistico venatorio.  L'Assessore  regionale  per
l'agricoltura  e le foreste e', altresi', autorizzato ad ammettere, a
partire dal 21 settembre 1997,  i  cacciatori  provenienti  da  altre
regioni  nel  rispetto  del  principio  di  reciprocita'. La tassa di
concessione regionale per il 1997/1998 e' fissata in lire 125.000  ed
e'  dovuta  nella  stessa  misura dai cacciatori provenienti da altre
regioni.
  5. Gli eventuali versamenti della tassa di  concessione  regionale,
di  cui  all'articolo  30,  gia'  effettuati  per  l'annata venatoria
1997-98 in misura superiore  all'ammontare  definito  della  presente
legge,  possono  essere  automaticamente recuperati, nei limiti della
differenza, nell'annata venatoria 1998-99.