Art. 50. Disposizioni transitorie 1. Le gestioni sociali del territorio di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono optare per la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalita' e gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26. In alternativa le gestioni sociali sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di competenza, salvo il diritto dei cacciatori organizzati nella gestione sociale di richiedere una proroga per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. I cacciatori interessati alla proroga della gestione sociale non possono chiedere accesso a nessun ambito territoriale di caccia fino alla scadenza della proroga; resta salvo comunque il diritto di accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione, senza obbligo di partecipazione economica, per l'esercizio dell'attivita' venatoria sulla selvaggina migratoria a partire dalla prima domenica di novembre. 3. Sono salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, nel rispetto dei principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. In sede di prima applicazione della presente legge nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/1998 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato ad applicare il calendario e le modalita' venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico venatorio. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e', altresi', autorizzato ad ammettere, a partire dal 21 settembre 1997, i cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocita'. La tassa di concessione regionale per il 1997/1998 e' fissata in lire 125.000 ed e' dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre regioni. 5. Gli eventuali versamenti della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 30, gia' effettuati per l'annata venatoria 1997-98 in misura superiore all'ammontare definito della presente legge, possono essere automaticamente recuperati, nei limiti della differenza, nell'annata venatoria 1998-99.