Art. 23. Il volontariato 1. In conformita' alle disposizioni della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28, modificata dalla legge regionale 15 aprile 1996, n. 29, e successive modificazioni, la Regione riconosce la funzione dell'attivita' del volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo sociale. La Regione favorisce l'apporto e l'azione delle associazioni di volontariato nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettivita'. 2. Le province e i comuni favoriscono l'attivita' del volontariato mettendo a disposizione risorse strumentali e di servizio. 3. La Regione, le province ed i comuni, sostengono le attivita' del volontariato anche attraverso il supporto logistico ai Centri di servizio costituiti sulla base di quanto previsto dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.