Art. 23.
                           Il volontariato
 
  1. In conformita' alle disposizioni della legge regionale 26 aprile
1993, n. 28, modificata dalla legge regionale 15 aprile 1996, n.  29,
e  successive  modificazioni,  la  Regione  riconosce   la   funzione
dell'attivita'  del  volontariato come espressione di partecipazione,
solidarieta' e pluralismo sociale. La Regione favorisce  l'apporto  e
l'azione  delle  associazioni  di  volontariato  nella  produzione di
servizi e prestazioni sociali rese alla collettivita'.
  2. Le province e i comuni favoriscono l'attivita' del  volontariato
mettendo a disposizione risorse strumentali e di servizio.
  3. La Regione, le province ed i comuni, sostengono le attivita' del
volontariato  anche  attraverso  il  supporto  logistico ai Centri di
servizio costituiti sulla base di quanto previsto dall'art. 15  della
legge 11 agosto 1991, n. 266.