Art. 24. La cooperazione sociale 1. Al fine di promuovere un sistema di responsabilita' condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali, la Regione valorizza le cooperative sociali per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 13 e successive modificazioni. 2. In attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed al fine di rendere uniformi sul territorio regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali, la Regione predispone schemi di convenzione-tipo. 3. I comuni favoriscono le attivita' delle cooperative sociali mettendo a disposizione risorse strumentali e di servizio, promuovendo lo sviluppo di cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.