Art. 24.
                       La cooperazione sociale
 
  1.  Al  fine  di promuovere un sistema di responsabilita' condivise
tra soggetti istituzionali e soggetti sociali, la  Regione  valorizza
le  cooperative sociali per la gestione dei servizi socio-sanitari ed
educativi ai sensi della legge regionale 28 gennaio  1994,  n.  13  e
successive modificazioni.
  2. In attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991,
n.  381  ed  al  fine  di rendere uniformi sul territorio regionale i
rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali,  la  Regione
predispone schemi di convenzione-tipo.
  3.  I  comuni  favoriscono  le  attivita' delle cooperative sociali
mettendo  a  disposizione  risorse   strumentali   e   di   servizio,
promuovendo  lo  sviluppo  di cooperative di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.