Art. 26.
                      Le organizzazioni private
 
  1. I soggetti che nelle varie forme organizzative e imprenditoriali
collaborano alla produzione di servizi di pubblica utilita', volti ad
assicurare un sistema di aiuto e di promozione umana, nel quadro  dei
piani  di  zona,  sono autorizzati dai comuni a svolgere attivita' di
servizio sulla base della  verifica  dei  requisiti  di  idoneita'  a
funzionare  e  di  standard  di  qualita' stabiliti dal piano sociale
regionale.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere revocata  per  la
perdita dei requisiti di idoneita' e degli standard di qualita'.
  3.  La  fruizione  delle prestazioni offerte dai soggetti di cui al
presente articolo e' definita da apposita convenzione  con  la  quale
vengono stabiliti obblighi e diritti dei contraenti.
  4. Nell'ambito delle prestazioni offerte dai soggetti autorizzati e
convenzionati  e' consentito l'esercizio della libera scelta da parte
degli utenti ammessi alla fruizione delle stesse con oneri a totale o
parziale carico della spesa pubblica.