Art. 26. Le organizzazioni private 1. I soggetti che nelle varie forme organizzative e imprenditoriali collaborano alla produzione di servizi di pubblica utilita', volti ad assicurare un sistema di aiuto e di promozione umana, nel quadro dei piani di zona, sono autorizzati dai comuni a svolgere attivita' di servizio sulla base della verifica dei requisiti di idoneita' a funzionare e di standard di qualita' stabiliti dal piano sociale regionale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere revocata per la perdita dei requisiti di idoneita' e degli standard di qualita'. 3. La fruizione delle prestazioni offerte dai soggetti di cui al presente articolo e' definita da apposita convenzione con la quale vengono stabiliti obblighi e diritti dei contraenti. 4. Nell'ambito delle prestazioni offerte dai soggetti autorizzati e convenzionati e' consentito l'esercizio della libera scelta da parte degli utenti ammessi alla fruizione delle stesse con oneri a totale o parziale carico della spesa pubblica.