Art. 27. Promozione delle attivita' d'informazione, di partecipazione e di mutualita' 1. Gli enti locali promuovono e valorizzano attivita' organizzate da singoli, gruppi e dai soggetti di cui al Titolo III "Le reti di protezione sociale". Tali attivita' sono finalizzate alla definizione di patti territoriali, alla diffusione dei servizi d'informazione e di comunicazione, al sostegno della solidarieta' sociale, della mutualita', nonche' dirette a favorire gli scambi di servizi. 2. I patti territoriali per la costruzione delle reti di solidarieta' sociale sono lo strumento del coinvolgimento degli enti locali, dei sindacati, delle organizzazioni del privato sociale e del movimento cooperativo nell'organizzazione e produzione dei servizi sociali finalizzati allo sviluppo socio-economico, all'occupazione e alla coesione sociale. 3. Le attivita' d'informazione e comunicazione rispondono al bisogno di favorire la piena consapevolezza ed acquisizione dei diritti di cittadinanza, fornire strumenti di conoscenza dei servizi e dei servizi di rete e delle risorse comunque presenti nella comunita', valorizzare le capacita' e iniziative di singoli o gruppi, facilitare la partecipazione del cittadini. 4. Le attivita' di mutualita' e di auto-aiuto consentono lo scambio di prestazioni fra gruppi e persone e favoriscono il rapporto di solidarieta' fra generazioni e di sostegno nelle relazioni interpersonali e nella vita quotidiana. 5. I comuni, allo scopo di favorire servizi d'informazione, di mutualita' e di partecipazione, sostengono centri di riferimento e banche del tempo finalizzati a recepire iniziative e gestire campagne informative, correlare la disponibilita' allo scambio di prestazioni di competenze e di tempo, facilitare l'auto-organizzazione e i gruppi di auto-aiuto.