Art. 27.
             Promozione delle attivita' d'informazione,
                  di partecipazione e di mutualita'
 
  1. Gli enti locali promuovono e valorizzano  attivita'  organizzate
da  singoli,  gruppi  e dai soggetti di cui al Titolo III "Le reti di
protezione sociale". Tali attivita' sono finalizzate alla definizione
di patti territoriali, alla diffusione dei servizi  d'informazione  e
di  comunicazione,  al  sostegno  della  solidarieta'  sociale, della
mutualita', nonche' dirette a favorire gli scambi di servizi.
  2.  I  patti  territoriali  per  la  costruzione  delle   reti   di
solidarieta'  sociale sono lo strumento del coinvolgimento degli enti
locali, dei sindacati, delle organizzazioni del privato sociale e del
movimento cooperativo nell'organizzazione e  produzione  dei  servizi
sociali  finalizzati allo sviluppo socio-economico, all'occupazione e
alla coesione sociale.
  3.  Le  attivita'  d'informazione  e  comunicazione  rispondono  al
bisogno  di  favorire  la  piena  consapevolezza  ed acquisizione dei
diritti di cittadinanza, fornire strumenti di conoscenza dei  servizi
e  dei  servizi  di  rete  e  delle  risorse  comunque presenti nella
comunita', valorizzare le capacita' e iniziative di singoli o gruppi,
facilitare la partecipazione del cittadini.
  4. Le attivita' di mutualita' e di auto-aiuto consentono lo scambio
di  prestazioni  fra  gruppi  e  persone e favoriscono il rapporto di
solidarieta'  fra  generazioni  e   di   sostegno   nelle   relazioni
interpersonali e nella vita quotidiana.
  5.  I  comuni,  allo  scopo  di favorire servizi d'informazione, di
mutualita' e di partecipazione, sostengono centri  di  riferimento  e
banche del tempo finalizzati a recepire iniziative e gestire campagne
informative,  correlare la disponibilita' allo scambio di prestazioni
di competenze e di tempo, facilitare l'auto-organizzazione e i gruppi
di auto-aiuto.