Art. 33.
            Consulta per le attivita' estrattive di cava
 
  1.  Ciascuna  provincia  costituisce  la  consulta per le attivita'
estrattive di cava.
  2. La consulta e' composta da:
   a) il  presidente  della  provincia  o  un  suo  delegato  che  la
presiede;
   b)   tre  esperti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  di
categoria;
   c) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del
settore estrattivo;
   d) due esperti designati  dalle  associazioni  degli  imprenditori
edili;
   e)   tre   esperti   da  scegliersi  tra  quelli  designati  dalle
associazioni delle categorie degli operatori agricoli;
   f)  quattro  tecnici   qualificati   nelle   materie:   mineraria,
economico-giuridica,  urbanistico-ambientale ed agronomica-forestale,
di cui almeno  uno  designato  dalle  associazioni  riconosciute  dal
Ministero dell'ambiente;
   g)  il  sovraintendente ai beni archeologici della Lombardia o suo
delegato.
  3. La consulta esprime parere sui  piani  delle  cave,  sulle  loro
modifiche  e  su  ogni  altro  atto  di  cui  ne  sia richiesta dalla
provincia.
  4.  La  consulta  e'  rinnovata  ad  ogni  rinnovo  del   consiglio
provinciale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
  5. Il funzionamento della consulta e' disciplinato dalla provincia.
  6. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) che
non  siano  intervenuti  senza  giustificato motivo a tre consecutive
sedute della consulta decadono dall'incarico.
  7. La consulta viene  convocata  ordinariamente  almeno  due  volte
l'anno  con  all'ordine  del giorno lo stato di attuazione del piano,
anche per le proposte relative all'art. 9 della presente legge.