Art. 33. Consulta per le attivita' estrattive di cava 1. Ciascuna provincia costituisce la consulta per le attivita' estrattive di cava. 2. La consulta e' composta da: a) il presidente della provincia o un suo delegato che la presiede; b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria; c) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo; d) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili; e) tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli; f) quattro tecnici qualificati nelle materie: mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale ed agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente; g) il sovraintendente ai beni archeologici della Lombardia o suo delegato. 3. La consulta esprime parere sui piani delle cave, sulle loro modifiche e su ogni altro atto di cui ne sia richiesta dalla provincia. 4. La consulta e' rinnovata ad ogni rinnovo del consiglio provinciale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti. 5. Il funzionamento della consulta e' disciplinato dalla provincia. 6. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute della consulta decadono dall'incarico. 7. La consulta viene convocata ordinariamente almeno due volte l'anno con all'ordine del giorno lo stato di attuazione del piano, anche per le proposte relative all'art. 9 della presente legge.