Art. 34. Comitato tecnico consultivo regionale per le attivita' estrattive di cava 1. E' istituito il comitato tecnico consultivo per le attivita' estrattive, nominato dalla Giunta regionale. Il comitato e' composto dall'assessore regionale del settore tutela ambientale o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche ed ambientali, anche estranei all'amministrazione, dai funzionari dei servizi regionali individuati dalla Giunta regionale, nonche' dai presidenti delle consulte degli enti delegati di volta in volta interessati per territorio o da loro delegati. Nel caso di argomenti di ordine generale, al comitato partecipano i presidenti delle consulte provinciali o loro delegati. Il comitato svolge la propria attivita' articolando i lavori in riunioni in sede tecnica e riunioni in sede deliberante. 2. Per il conferimento dell'incarico di consulenza e la determinazione dei compensi, si applica quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 28 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale"; la deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato. 3. Il comitato tecnico consultivo esprime parere obbligatorio sui piani delle cave trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonche' sulle autorizzazioni e concessioni e relative revoche e decadenze di competenza regionale. Puo' essere altresi' richiesto parere del comitato su altre questioni di rilevanza regionale. 4. Il comitato e' rinnovato ogni qualvolta viene rinnovato il consiglio regionale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti. I componenti del comitato tecnico consultivo, esclusi i dipendenti regionali, non possono durare in carica oltre due legislature consecutive. 5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni per il funzionamento del comitato di cui al presente articolo. 6. I componenti nominati dalla Regione in qualita' di esperti, che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute del comitato, decadono dall'incarico. La decadenza e' deliberata dalla Giunta regionale che provvede contestualmente alla sostituzione del componente decaduto.