Art. 34.
  Comitato tecnico consultivo regionale per le attivita' estrattive
di cava
 
  1. E' istituito il comitato tecnico  consultivo  per  le  attivita'
estrattive,  nominato dalla Giunta regionale. Il comitato e' composto
dall'assessore  regionale  del  settore  tutela  ambientale   o   suo
delegato,  che lo presiede, da sei esperti in discipline geologiche e
minerarie, giuridiche  ed  economiche,  urbanistiche  ed  ambientali,
anche   estranei  all'amministrazione,  dai  funzionari  dei  servizi
regionali individuati dalla Giunta regionale, nonche' dai  presidenti
delle  consulte degli enti delegati di volta in volta interessati per
territorio o da loro  delegati.  Nel  caso  di  argomenti  di  ordine
generale,   al  comitato  partecipano  i  presidenti  delle  consulte
provinciali o loro delegati. Il comitato svolge la propria  attivita'
articolando  i  lavori in riunioni in sede tecnica e riunioni in sede
deliberante.
  2.  Per  il  conferimento  dell'incarico   di   consulenza   e   la
determinazione  dei  compensi, si applica quanto previsto dall'art. 7
della legge regionale  28  luglio  1996,  n.  16  "Ordinamento  della
struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale"; la
deliberazione  di conferimento dell'incarico deve essere corredata da
idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.
  3.  Il  comitato tecnico consultivo esprime parere obbligatorio sui
piani delle cave trasmessi alla Regione per  l'approvazione,  nonche'
sulle  autorizzazioni e concessioni e relative revoche e decadenze di
competenza regionale.  Puo'  essere  altresi'  richiesto  parere  del
comitato su altre questioni di rilevanza regionale.
  4.  Il  comitato  e'  rinnovato  ogni  qualvolta viene rinnovato il
consiglio regionale e resta in carica  sino  alla  nomina  dei  nuovi
componenti.   I componenti del comitato tecnico consultivo, esclusi i
dipendenti  regionali,  non  possono  durare  in  carica  oltre   due
legislature consecutive.
  5.  La  Giunta  regionale  definisce  con  propria deliberazione le
ulteriori disposizioni per il funzionamento del comitato  di  cui  al
presente articolo.
  6.  I componenti nominati dalla Regione in qualita' di esperti, che
non siano intervenuti senza giustificato  motivo  a  tre  consecutive
sedute   del   comitato,  decadono  dall'incarico.  La  decadenza  e'
deliberata dalla Giunta regionale che provvede  contestualmente  alla
sostituzione del componente decaduto.