Art. 35. Pertinenze e materiali di risulta 1. L'autorizzazione, o la concessione all'esercizio dell'attivita' estrattiva di cava costituisce presupposto e titolo per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilita' dei suoli" e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle pertinenze della cava quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione e valorizzazione dei materiali coltivati, strutture e manufatti per uffici e servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attivita' della impresa. 2. I materiali litoidi di risulta pronienti da scavi autorizzati in conformita' alle vigenti normative o da opere pubbliche, se non riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del cantiere stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti autorizzati, se il loro volume supera i 30.000 mc. Il loro asporto e' comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da presentarsi alla provincia e al comune di pertinenza, da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito. 3. Il materiale inerte di risulta, di cui al comma 2, se destinato alla commercializzazione, e' soggetto ai diritti di escavazione di cui all'art. 25 per i volumi eccedenti i 30.000 mc. 4. Il recupero dei materiali litoidi di risulta da attivita' estrattiva di cava posti a discarica e' soggetto ad autorizzazione regionale. 5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4.