Art. 35.
                  Pertinenze e materiali di risulta
 
  1.  L'autorizzazione, o la concessione all'esercizio dell'attivita'
estrattiva di cava costituisce presupposto e titolo per  il  rilascio
del  provvedimento  di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n.
10 "Norme per la edificabilita' dei suoli" e successive modificazioni
ed integrazioni,  relativamente  alle  pertinenze  della  cava  quali
impianti  di  lavorazione, selezione, trasformazione e valorizzazione
dei materiali coltivati, strutture e manufatti per uffici  e  servizi
per  il  ricovero  degli  automezzi  e  quanto altro di supporto alle
attivita' della impresa.
  2. I materiali litoidi di risulta pronienti da scavi autorizzati in
conformita' alle vigenti normative  o  da  opere  pubbliche,  se  non
riutilizzati  entro  il  cantiere di produzione o tal quali fuori del
cantiere stesso, devono essere trattati in  impianti  di  cava  o  in
altri impianti autorizzati, se il loro volume supera i 30.000 mc.  Il
loro  asporto  e'  comunque  subordinato  a  denuncia  di  prelievo e
trasporto, da presentarsi alla provincia e al comune  di  pertinenza,
da  parte  dell'impresa  titolare del cantiere o del proprietario suo
delegato  con  indicazione  dei  volumi  di   cui   si   prevede   la
movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito.
  3.  Il materiale inerte di risulta, di cui al comma 2, se destinato
alla commercializzazione, e' soggetto ai diritti  di  escavazione  di
cui all'art. 25 per i volumi eccedenti i 30.000 mc.
  4.  Il  recupero  dei  materiali  litoidi  di  risulta da attivita'
estrattiva di cava posti a discarica e'  soggetto  ad  autorizzazione
regionale.
  5.  La  Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4.