Art. 36. Interventi estrattivi in fondi agricoli 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attivita' di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonche' al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola. 2. Qualora le attivita' di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a 500 mc. per ettaro, detto asporto e' soggetto agli obblighi previsti all'art. 35, commi 2 e 3; qualora il quantitativo estratto sia superiore, l'asporto e' soggetto ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali che devono esprimersi entro 30 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole. 3. Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva sono soggetti ad autorizzazione regionale ai sensi della presente legge, ad esclusione della loro manutenzione. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per il rilascio della autorizzazione. 4. Nel caso di inosservanza a quanto disposto al comma 2 si applica la sanzione prevista al comma 1 dell'art. 29.