Art. 36.
               Interventi estrattivi in fondi agricoli
 
  1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le
attivita'  di  scavo  finalizzate al miglioramento della gestione dei
fondi agricoli, nonche' al reperimento di materiali inerti  necessari
per  lo  svolgimento  delle  ordinarie  pratiche agricole e che diano
luogo  all'utilizzo  del  materiale  inerte  ricavato  esclusivamente
all'interno del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola.
  2.  Qualora  le attivita' di cui al comma 1 comportino l'asporto di
materiali inerti al di fuori del fondo o  dei  fondi  che  compongono
l'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati
e  superficie  escavata  pari  a 500 mc. per ettaro, detto asporto e'
soggetto agli obblighi previsti all'art. 35, commi 2 e 3; qualora  il
quantitativo   estratto  sia  superiore,  l'asporto  e'  soggetto  ad
autorizzazione provinciale,  previo  parere  dei  competenti  servizi
regionali che devono esprimersi entro 30 giorni, trascorsi i quali il
parere si intende favorevole.
   3.  Gli  interventi  finalizzati  ad  attuare  bacini  idrici  per
irrigazione,  piscicoltura  e  pesca  sportiva   sono   soggetti   ad
autorizzazione regionale ai sensi della presente legge, ad esclusione
della  loro manutenzione.  La Giunta regionale stabilisce i criteri e
le modalita' per il rilascio della autorizzazione.
  4. Nel caso di inosservanza a quanto disposto al comma 2 si applica
la sanzione prevista al comma 1 dell'art. 29.