Art. 40.
              Commissione per la sicurezza e le risorse
 
  1.  E'  istituita  la  commissione  per  le  risorse e la sicurezza
mineraria, nominata dal presidente della Giunta regionale e composta:
   a)  dall'assessore  regionale  competente che la presiede, o da un
suo delegato;
   b) da quattro esperti  nelle  seguenti  discipline,  scelti  dalla
Giunta regionale:
    b1)  diritto  minerario  e  legislazione  sulla  sicurezza  delle
lavorazioni;
    b2) giacimenti minerari;
    b3) polizia mineraria e sicurezza delle lavorazioni;
    b4) meccanica delle rocce e dei suoli;
   c) dai componenti del comitato di cui all'art. 34;
   d) dai dirigenti dei servizi e  degli  uffici  regionali  indicati
dalla Giunta regionale.
  2. La commissione esprime parere in merito:
   a)   alle   questioni   inerenti  alle  modalita'  e  tecniche  di
coltivazione mineraria, giacimenti  minerari  e  loro  qualificazione
economica;
   b)  alle  istanze  di  concessione  mineraria,  per quanto attiene
l'aspetto tecnico dell'attivita' estrattiva in esame;
   c) ai  corsi  di  formazione  professionale  per  gli  addetti  al
settore.
  3.  Per  la  validita' delle sedute e' necessaria la presenza della
meta' piu' uno dei componenti la commissione e di non meno di  cinque
degli esperti nominati ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1.