Art. 40. Commissione per la sicurezza e le risorse 1. E' istituita la commissione per le risorse e la sicurezza mineraria, nominata dal presidente della Giunta regionale e composta: a) dall'assessore regionale competente che la presiede, o da un suo delegato; b) da quattro esperti nelle seguenti discipline, scelti dalla Giunta regionale: b1) diritto minerario e legislazione sulla sicurezza delle lavorazioni; b2) giacimenti minerari; b3) polizia mineraria e sicurezza delle lavorazioni; b4) meccanica delle rocce e dei suoli; c) dai componenti del comitato di cui all'art. 34; d) dai dirigenti dei servizi e degli uffici regionali indicati dalla Giunta regionale. 2. La commissione esprime parere in merito: a) alle questioni inerenti alle modalita' e tecniche di coltivazione mineraria, giacimenti minerari e loro qualificazione economica; b) alle istanze di concessione mineraria, per quanto attiene l'aspetto tecnico dell'attivita' estrattiva in esame; c) ai corsi di formazione professionale per gli addetti al settore. 3. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti la commissione e di non meno di cinque degli esperti nominati ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1.