Art. 21.
                        Interventi regionali
 per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani
 
  1. La Regione, anche in collaborazione  con  gli  enti  locali,  le
associazioni  ambientaliste,  individuate ai sensi dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato  riconosciute  ai
sensi  della  legge  regionale 28 giugno 1993, n. 29 i sindacati e le
associazioni degli imprenditori, organizza  e  promuove  campagne  di
sensibilizzazione     dell'opinione     pubblica    finalizzate    al
raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata  ed  alla
diffusione  delle  tecnologie  e  delle  metodiche  che consentano di
contenere la produzione  dei  rifiuti  urbani  e  di  riutilizzare  e
recuperare gli stessi.
  2.  Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il
recupero dei rifiuti urbani, la Regione puo' affidare ad  universita'
e  ad  istituti  scientifici,  mediante apposite convenzioni, studi e
ricerche di supporto all'attivita'  degli  enti  locali.  La  Regione
puo',  altresi',  avvalendosi  del  comitato  tecnico-scientifico per
l'ambiente, previsto dalla  legge  regionale  n.  74/1991,  approvare
convenzioni-tipo,  sulla base delle quali gli enti locali interessati
si convenzionano con i consorzi nazionali obbligatori e  con  imprese
singole o associate.