Art. 21. Interventi regionali per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani 1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 i sindacati e le associazioni degli imprenditori, organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzare e recuperare gli stessi. 2. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione puo' affidare ad universita' e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attivita' degli enti locali. La Regione puo', altresi', avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, previsto dalla legge regionale n. 74/1991, approvare convenzioni-tipo, sulla base delle quali gli enti locali interessati si convenzionano con i consorzi nazionali obbligatori e con imprese singole o associate.