Art. 22.
                   Utilizzo di materiali riciclati
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4, del decreto legislativo n.
22/1997  l'amministrazione  regionale  copre  il  proprio  fabbisogno
annuale  di  carta  con  una  quota di carta riciclata pari almeno al
quaranta per  cento  del  fabbisogno  stesso.  Tale  disposizione  si
applica  anche  alle  amministrazioni  degli  enti  dipendenti  dalla
Regione nonche' degli enti locali.
  2. La Regione, nella realizzazione di lavori ed opere  pubblici  di
interesse  regionale, promuove l'utilizzazione di materiali riciclati
per una quota pari almeno al quindici per cento.
  3.  La  Regione  promuove  ed  incentiva  l'adozione  del sistema a
rendere  con  cauzione  per  liquidi  alimentari,   con   particolare
riferimento  ad  aziende  produttrici  di latte ed acque minerali con
stabilimenti  nel  territorio  regionale.  La  Regione  incentiva  la
sostituzione totale o parziale di contenitori monouso con contenitori
riutilizzabili soggetti a cauzione.
   4. Gli enti locali possono adottare provvedimenti per:
   a)  soddisfare il fabbisono di ammendanti organici per giardini ed
aree verdi pubblici con una quota pari almeno all'ottanta  per  cento
di  composti  di  qualita'  ricavato  da  frazione umida derivante da
raccolta separata di rifiuti;
   b) destinare una quota pari almeno al  quaranta  per  cento  della
spesa  per  arredi  di  giardini  pubblici,  all'acquisto di articoli
prodotti con materiali plastici riciclati;
   c) prevedere nei  capitolati  di  appalto  per  mense  scolastiche
clausole di preferenza per le ditte che non facciano uso di stoviglie
monouso.