Art. 22. Utilizzo di materiali riciclati 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997 l'amministrazione regionale copre il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso. Tale disposizione si applica anche alle amministrazioni degli enti dipendenti dalla Regione nonche' degli enti locali. 2. La Regione, nella realizzazione di lavori ed opere pubblici di interesse regionale, promuove l'utilizzazione di materiali riciclati per una quota pari almeno al quindici per cento. 3. La Regione promuove ed incentiva l'adozione del sistema a rendere con cauzione per liquidi alimentari, con particolare riferimento ad aziende produttrici di latte ed acque minerali con stabilimenti nel territorio regionale. La Regione incentiva la sostituzione totale o parziale di contenitori monouso con contenitori riutilizzabili soggetti a cauzione. 4. Gli enti locali possono adottare provvedimenti per: a) soddisfare il fabbisono di ammendanti organici per giardini ed aree verdi pubblici con una quota pari almeno all'ottanta per cento di composti di qualita' ricavato da frazione umida derivante da raccolta separata di rifiuti; b) destinare una quota pari almeno al quaranta per cento della spesa per arredi di giardini pubblici, all'acquisto di articoli prodotti con materiali plastici riciclati; c) prevedere nei capitolati di appalto per mense scolastiche clausole di preferenza per le ditte che non facciano uso di stoviglie monouso.