Art. 23. Promozione dell'educazione e formazione professionale in materia ambientale e delle attivita' di volontariato 1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche, nonche' gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove l'educazione e la formazione professionale in materia ambientale, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell'organizzazione dello smaltimento e del recupero dei rifiuti. 2. La Regione, inoltre, promuove ed incentiva, tramite le province, le attivita' di volontariato miranti ad incrementare la raccolta differenziata, la pulizia dai rifiuti di boschi, di aree lungo i corsi d'acqua e i litorali e di aree di particolare rilevanza ambientale. Tali attivita' possono essere disciplinate da apposite convenzioni, stipulate con le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale n. 29/1993, nonche' con le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.