Art. 24. Finanziamento degli impianti e delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione 1. Le spese relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione ed alla realizzazione di varianti sostanziali deli stessi, nonche' all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti, sono a carico degli enti pubblici e dei soggetti privati destinatari delle autorizzazioni. 2. La Regione contribuisce al finanziamento delle iniziative di comuni e province per la raccolta differenziata dei rifiuti ed incentiva, altresi', le attivita' di raccolta differenziata promosse da cooperative e da piccole e medie imprese mediante la concessione di contributi per un periodo non superiore a cinque anni dalla loro costituzione. 3. Agli oneri concernenti i finanziamenti ed i contributi di cui al comma 2 si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti, di volta in volta, nei bilanci regionali di previsione.