Art. 24.
           Finanziamento degli impianti e delle attivita'
di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione
 
  1.   Le   spese  relative  alla  realizzazione  degli  impianti  di
smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione  ed
alla  realizzazione  di  varianti  sostanziali  deli  stessi, nonche'
all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei  rifiuti,
sono  a carico degli enti pubblici e dei soggetti privati destinatari
delle autorizzazioni.
  2. La Regione contribuisce al  finanziamento  delle  iniziative  di
comuni  e  province  per  la  raccolta  differenziata  dei rifiuti ed
incentiva, altresi', le attivita' di raccolta differenziata  promosse
da  cooperative  e da piccole e medie imprese mediante la concessione
di  contributi  per un periodo non superiore a cinque anni dalla loro
costituzione.
  3. Agli oneri concernenti i finanziamenti ed i contributi di cui al
comma 2 si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti, di  volta
in volta, nei bilanci regionali di previsione.