Art. 25. Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le leggi regionali 22 maggio 1995, n. 38, 10 gennaio 1996, n. 5 e 23 maggio 1996, n. 19, sono abrogate. 2. La disposizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge regionale n. 38/1995, resta in vigore fino al completamento degli interventi ivi previsti e per i quali siano gia' stati avviati i relativi procedimenti amministrativi alla data di entrata in vigore della presente legge.