Art. 25.
                             Abrogazioni
 
  1.  Fatto  salvo quanto previsto dal comma 2, le leggi regionali 22
maggio 1995, n. 38, 10 gennaio 1996, n. 5 e 23 maggio 1996, n.    19,
sono abrogate.
  2.  La  disposizione  di  cui  all'art.  35,  comma  3, della legge
regionale n. 38/1995, resta in vigore  fino  al  completamento  degli
interventi  ivi  previsti  e  per  i quali siano gia' stati avviati i
relativi procedimenti amministrativi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge.