Art. 15 
 
                    Sostituzione dell'art. 9-ter 
                  della legge regionale n. 77/2013 
 
  1. L'art. 9-ter della legge  regionale  24  dicembre  2013,  n.  77
(Legge finanziaria per l'anno 2014) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9-ter (Riduzione dei compensi professionali legali). - 1.  Ai
fini  dell'adeguamento   previsto   dall'art.   9,   comma   8,   del
decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti   per   la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11 agosto 2014, n. 114, i compensi professionali di  cui  all'art.  4
della legge regionale  2  dicembre  2005,  n.  63  (Disciplina  della
rappresentanza e difesa in giudizio della  Regione  Toscana  e  degli
enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), comprensivi
degli oneri riflessi, determinati secondo  gli  accordi  e  contratti
sottoscritti a livello decentrato in data 11 novembre 2002 per quanto
riguarda la dirigenza ed in data 6 giugno 2005 per quanto riguarda il
comparto, gia' vigenti in Regione Toscana, sono  attribuiti  in  modo
tale che quanto erogato al singolo avvocato non superi  l'equivalente
del suo trattamento economico  complessivo,  ai  sensi  dell'art.  9,
comma 7, del decreto-legge  n.  90/2014.  Restano  altresi'  fermi  i
limiti di cui all'art. 9, commi 1 e 6, primo  periodo,  del  medesimo
decreto-legge n. 90/2014. 
  2. I compensi professionali, ai sensi dell'art.  9,  comma  5,  del
decreto-legge n. 90/2014, sono attribuiti ai singoli  avvocati  sulla
base degli esiti  della  valutazione  delle  prestazioni  individuali
effettuata  secondo  il  sistema  vigente  in  Regione  Toscana  come
definito nel regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della  legge
regionale  8  gennaio  2009,  n.  1  "Testo  unico  in   materia   di
organizzazione  e  ordinamento  del  personale")  e   stabilito   nei
successivi provvedimenti attuativi, finalizzato  alla  corresponsione
della retribuzione di risultato. 
  3. La valutazione delle  prestazioni  individuali  avviene  secondo
criteri e indicatori chiari e oggettivamente misurabili  che  tengono
conto  della  puntualita'  negli   adempimenti   processuali,   della
partecipazione alle udienze, del rispetto della deontologia  e  degli
obblighi   di   aggiornamento   professionale,    dell'efficacia    e
sinteticita' nella redazione degli atti giudiziari di competenza. 
  4. L'assegnazione  degli  affari  contenziosi  e  consultivi  viene
effettuata dall'Avvocato generale attraverso sistemi  informatici  di
archiviazione e gestione delle pratiche, secondo principi di  parita'
di trattamento e specializzazione professionale ed in base a  criteri
di omogeneita' dei carichi di lavoro, di approfondimento per  materie
di competenza, nonche' dell'esperienza maturata.».