Art. 24 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del capo I del presente titolo e' determinato in euro 6.000 a decorrere dall'anno 2015. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unita' previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017. 4. I proventi derivanti dall'art. 19, comma 4, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione e sono destinate al finanziamento delle attivita' di cui all'art. 19, comma 2, lettera a). 5. Per l'applicazione del capo I del presente titolo, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.