Art. 24 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del capo  I  del
presente titolo e' determinato in euro 6.000  a  decorrere  dall'anno
2015. 
  2. L'onere di cui al  comma  1  trova  copertura  nel  bilancio  di
previsione  della  Regione  per  il  triennio  2015/2017  nell'unita'
previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo
sviluppo del settore agricolo e agroalimentare). 
  3. Al finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte  nell'unita'
previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo
sviluppo del settore  agricolo  e  agroalimentare)  del  bilancio  di
previsione della Regione per il triennio 2015/2017. 
  4. I proventi derivanti dall'art.  19,  comma  4,  sono  introitati
nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione  e
sono destinate al finanziamento delle attivita' di cui  all'art.  19,
comma 2, lettera a). 
  5. Per l'applicazione del capo I del  presente  titolo,  la  Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, con propria  deliberazione  su
proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e
finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.