Art. 23 
 
                          Oneri istruttori 
 
  1.  Gli  oneri  occorrenti  per   l'espletamento   di   istruttorie
tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi
alle domande di concessione e autorizzazione  di  cui  alla  presente
legge, a carico del richiedente, sono determinati  sulla  base  della
complessita' dell'istruttoria: 
    a) per le licenze di attingimento e per le autorizzazioni di  uso
domestico nella misura minima di 30,00 euro e massima di 100,00 euro; 
    b) per i restanti usi delle acque e per l'utilizzo delle aree del
demanio nella misura minima di 75,00 euro e massima di 750,00 euro; 
  2. Qualora la particolare  complessita'  dell'istruttoria  comporti
maggiori adempimenti o oneri superiori, l'importo massimo puo' essere
integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della  Giunta
regionale. Il  pagamento  delle  spese  di  istruttoria  deve  essere
effettuato   all'atto   della   presentazione   della   domanda,   ed
eventualmente   integrato   all'atto   della    sottoscrizione    del
disciplinare o al rilascio dell'autorizzazione. 
  3.  La  Giunta  regionale   provvede,   con   deliberazione,   agli
aggiornamenti e alla rideterminazione degli oneri  istruttori,  anche
in diminuzione, in relazione a determinate categorie di  utenti  o  a
particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni. 
  4. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui  al  presente
articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di  entrata.
100 "Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti  dalla  gestione
dei beni", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.