Art. 24 
 
  Semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere 
 
  1. Per le opere di competenza regionale di cui alla presente legge,
il parere di conformita' alle disposizioni urbanistiche  ed  edilizie
rilasciato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio,  dal  comune
territorialmente competente ricomprende l'eventuale titolo  edilizio,
previa acquisizione degli atti presupposti. 
  2. Anche al fine di promuovere l'esercizio integrato  e  coordinato
delle funzioni regionali e di quelle di altri enti, la Regione per la
realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza, di cui  alla  presente  legge,  puo'  stipulare  appositi
accordi di collaborazione o di programma con altri  enti  pubblici  o
avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'art. 44  della  legge
regionale 13 luglio 2007,  n.  38  (Norme  in  materia  di  contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza  e  regolarita'  del
lavoro).