Art. 26 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la  legge  regionale
n. 11 dicembre 1998, n.  91  (Norme  per  la  difesa  del  suolo)  e'
abrogata. 
  2. Gli articoli 2,  2-bis,  6-bis,  7,  8,  9  e  11,  della  legge
regionale n. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall'approvazione  dei
corrispondenti atti di pianificazione di distretto. 
  3. L'art. 17  della  legge  regionale  n.  91/1998  e'  abrogato  a
decorrere dall'istituzione delle autorita' di bacino distrettuali  di
cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006. 
  4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, e'  data  comunicazione
mediante  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della   Regione
Toscana.