Art. 28 
 
       Disposizioni transitorie in materia di risorse idriche 
 
  1. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi di cui  all'art.
11, rimangono in vigore, in quanto compatibili con la presente  legge
e con le deliberazioni di cui  all'art.  27,  comma  1,  lettera  b),
nonche' all'art. 9, comma 4, della legge regionale 3 marzo  2015,  n.
22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni".  Modifiche  alle  leggi
regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014): 
    a) le  disposizioni  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 51/R (Regolamento
di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge
regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la  difesa  del  suolo".
Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate  e
dei volumi dei prelievi  e  delle  restituzioni  di  acqua  pubblica.
Definizione degli obblighi e  delle  modalita'  di  trasmissione  dei
risultati delle misurazioni); 
    b) le  disposizioni  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 50/R (Regolamento
di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e) ed
h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa
del suolo". Disposizioni  per  la  riduzione  dei  consumi  di  acqua
prelevata ad uso diverso dal potabile).