Art. 17 
 
              Sistema di pianificazione del territorio 
                        e principi ispiratori 
 
  1. Il sistema  di  pianificazione  del  territorio  provinciale  e'
costituito dai seguenti strumenti di pianificazione: 
  a) il piano urbanistico provinciale (PUP); 
  b) il piano territoriale della comunita' (PTC); 
  c) il piano regolatore generale (PRG); 
  d) i piani attuativi disciplinati dal capo III di questo titolo. 
  2. Nel sistema di pianificazione territoriale sono compresi anche i
piani e i programmi di settore che hanno effetti urbanistici.  Questi
piani sono elaborati in coerenza con gli strumenti di  pianificazione
territoriale e contribuiscono al loro aggiornamento. 
  3. Il sistema  di  pianificazione  del  territorio  provinciale  si
ispira ai principi di sussidiarieta' responsabile, di integrazione  e
flessibilita', di  uniformita'  e  omogeneita'  nella  redazione,  di
semplificazione,   di   partecipazione,   di   trasparenza    e    di
conoscibilita'. 
  4. Gli strumenti di pianificazione sono elaborati nel  rispetto  di
quanto  previsto  da  questa  legge  e  dal  PUP.  Il  sistema  della
pianificazione territoriale provinciale e'  soggetto  a  un  processo
permanente d'integrazione, aggiornamento e modifica  degli  strumenti
di pianificazione secondo quanto  previsto  da  questa  legge  e  nei
limiti stabiliti dal PUP. 
  5. I contenuti degli strumenti di pianificazione sono improntati ai
principi di  valorizzazione  del  paesaggio,  di  minimizzazione  del
consumo di suolo - ai sensi dell'art. 18 -, di  sostenibilita'  dello
sviluppo  territoriale,  di  riqualificazione  del   territorio,   di
ottimale utilizzo delle risorse territoriali, di valorizzazione delle
aree   agricole,   di   miglioramento    dell'assetto    insediativo,
infrastrutturale  locale  e  dell'assetto  dei  servizi  pubblici   e
d'interesse pubblico, di promozione della coesione  sociale  e  della
competitivita' del sistema territoriale. 
  6. Per garantire l'integrazione tra i piani  e  la  semplificazione
delle disposizioni  normative  e  pianificatorie,  nel  rispetto  del
principio di non duplicazione  della  disciplina,  gli  strumenti  di
pianificazione disciplinano unicamente  gli  aspetti  loro  demandati
dalla  normativa  provinciale  in  materia  di   urbanistica,   senza
riprodurre previsioni di legge o di regolamento  o  di  strumenti  di
pianificazione sovraordinati, se  non  nei  limiti  in  cui  cio'  e'
necessario per la  comprensione  della  disciplina  pianificatoria  e
comunque solo attraverso rinvii espressi.