Art. 17
Sistema di pianificazione del territorio
e principi ispiratori
1. Il sistema di pianificazione del territorio provinciale e'
costituito dai seguenti strumenti di pianificazione:
a) il piano urbanistico provinciale (PUP);
b) il piano territoriale della comunita' (PTC);
c) il piano regolatore generale (PRG);
d) i piani attuativi disciplinati dal capo III di questo titolo.
2. Nel sistema di pianificazione territoriale sono compresi anche i
piani e i programmi di settore che hanno effetti urbanistici. Questi
piani sono elaborati in coerenza con gli strumenti di pianificazione
territoriale e contribuiscono al loro aggiornamento.
3. Il sistema di pianificazione del territorio provinciale si
ispira ai principi di sussidiarieta' responsabile, di integrazione e
flessibilita', di uniformita' e omogeneita' nella redazione, di
semplificazione, di partecipazione, di trasparenza e di
conoscibilita'.
4. Gli strumenti di pianificazione sono elaborati nel rispetto di
quanto previsto da questa legge e dal PUP. Il sistema della
pianificazione territoriale provinciale e' soggetto a un processo
permanente d'integrazione, aggiornamento e modifica degli strumenti
di pianificazione secondo quanto previsto da questa legge e nei
limiti stabiliti dal PUP.
5. I contenuti degli strumenti di pianificazione sono improntati ai
principi di valorizzazione del paesaggio, di minimizzazione del
consumo di suolo - ai sensi dell'art. 18 -, di sostenibilita' dello
sviluppo territoriale, di riqualificazione del territorio, di
ottimale utilizzo delle risorse territoriali, di valorizzazione delle
aree agricole, di miglioramento dell'assetto insediativo,
infrastrutturale locale e dell'assetto dei servizi pubblici e
d'interesse pubblico, di promozione della coesione sociale e della
competitivita' del sistema territoriale.
6. Per garantire l'integrazione tra i piani e la semplificazione
delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del
principio di non duplicazione della disciplina, gli strumenti di
pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti loro demandati
dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza
riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti di
pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui cio' e'
necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e
comunque solo attraverso rinvii espressi.