Art. 18 
 
                  Limitazione del consumo del suolo 
 
  1. Gli strumenti  di  pianificazione  territoriale  valorizzano  la
limitazione del consumo del suolo quale bene  comune  e  risorsa  non
rinnovabile, secondo quanto previsto da questa legge. A tal fine: 
  a) favoriscono, anche prevedendo particolari misure  di  vantaggio,
il riuso e la rigenerazione urbana delle aree  insediate,  attraverso
interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione; 
  b) mantengono e incrementano l'attrattivita' dei contesti urbani in
ragione della pluralita' delle funzioni presenti; 
  c) promuovono il miglioramento del livello di qualita' del contesto
urbano, anche favorendo la manutenzione ordinaria e  straordinaria  e
l'innovazione  delle  opere  di  urbanizzazione  e  delle   dotazioni
collettive; 
  d) privilegiano  la  riclassificazione  delle  aree  produttive  di
livello provinciale esistenti in aree produttive di  livello  locale,
al fine di rispondere alle nuove esigenze insediative; 
  e)  consentono  l'individuazione,  da  parte  degli  strumenti   di
pianificazione: 
  1) di nuove aree destinate  agli  insediamenti  residenziali  e  ai
relativi servizi solo se sono dimostrati, con  la  valutazione  dello
strumento di pianificazione territoriale prevista  dall'art.  20,  il
necessario soddisfacimento del  fabbisogno  abitativo,  l'assenza  di
soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo
definito per quel territorio; 
  2) di nuove aree destinate a  insediamenti  produttivi  -  comprese
quelle destinate alla lavorazione e trasformazione e conservazione su
scala industriale di prodotti agroalimentari e  forestali,  ai  sensi
delle norme di attuazione del PUP - commerciali o misti, solo  se  e'
dimostrata, con la  valutazione  dello  strumento  di  pianificazione
territoriale prevista dall'art. 20,  sulla  base  dei  contenuti  del
quadro conoscitivo di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'assenza
di soluzioni alternative con riferimento  al  possibile  e  razionale
utilizzo delle aree  esistenti  o  gia'  insediate,  nell'ambito  del
territorio della comunita'; 
    f) verificano l'utilita' dell'individuazione delle nuove aree  ai
sensi  della  lettera  e),  anche  con  ricorso  alle  procedure   di
partecipazione alle scelte pianificatorie previste dall'art. 19. 
  2.  Al  fine  di  contenere  nuovi   consumi   del   suolo,   nella
realizzazione  di  edifici  da  destinare  a  finalita'  di  pubblica
utilita'  gli  enti  locali  promuovono  l'utilizzo  del   patrimonio
edilizio esistente e, in particolare, di aree ed edifici degradati  o
dismessi.