Art. 18
Limitazione del consumo del suolo
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale valorizzano la
limitazione del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non
rinnovabile, secondo quanto previsto da questa legge. A tal fine:
a) favoriscono, anche prevedendo particolari misure di vantaggio,
il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate, attraverso
interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione;
b) mantengono e incrementano l'attrattivita' dei contesti urbani in
ragione della pluralita' delle funzioni presenti;
c) promuovono il miglioramento del livello di qualita' del contesto
urbano, anche favorendo la manutenzione ordinaria e straordinaria e
l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni
collettive;
d) privilegiano la riclassificazione delle aree produttive di
livello provinciale esistenti in aree produttive di livello locale,
al fine di rispondere alle nuove esigenze insediative;
e) consentono l'individuazione, da parte degli strumenti di
pianificazione:
1) di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai
relativi servizi solo se sono dimostrati, con la valutazione dello
strumento di pianificazione territoriale prevista dall'art. 20, il
necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di
soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo
definito per quel territorio;
2) di nuove aree destinate a insediamenti produttivi - comprese
quelle destinate alla lavorazione e trasformazione e conservazione su
scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali, ai sensi
delle norme di attuazione del PUP - commerciali o misti, solo se e'
dimostrata, con la valutazione dello strumento di pianificazione
territoriale prevista dall'art. 20, sulla base dei contenuti del
quadro conoscitivo di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'assenza
di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale
utilizzo delle aree esistenti o gia' insediate, nell'ambito del
territorio della comunita';
f) verificano l'utilita' dell'individuazione delle nuove aree ai
sensi della lettera e), anche con ricorso alle procedure di
partecipazione alle scelte pianificatorie previste dall'art. 19.
2. Al fine di contenere nuovi consumi del suolo, nella
realizzazione di edifici da destinare a finalita' di pubblica
utilita' gli enti locali promuovono l'utilizzo del patrimonio
edilizio esistente e, in particolare, di aree ed edifici degradati o
dismessi.