Art. 19
Partecipazione alle scelte pianificatorie
1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale
la Provincia, le comunita' e i comuni conformano la propria attivita'
al metodo della partecipazione per la definizione delle scelte,
secondo quanto previsto da questa legge. Questo metodo si realizza
mediante:
a) il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni
che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi
diffusi e dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico
nella definizione degli obiettivi e delle strategie di pianificazione
dei territori;
b) il coinvolgimento dei cittadini;
c) l'intervento degli enti territoriali confinanti e dei soggetti
interessati, secondo quanto previsto dalle procedure di formazione
degli strumenti di pianificazione;
d) l'utilizzo degli accordi urbanistici previsti da questa legge.
2. Per consentire un'agevole consultazione degli strumenti di
pianificazione e delle norme che trovano diretta applicazione in
tutto il territorio provinciale la Provincia, le comunita' e i comuni
pubblicano sui propri siti internet istituzionali il testo vigente
delle norme in materia di urbanistica e gli strumenti urbanistici di
propria competenza.