Art. 19 
 
              Partecipazione alle scelte pianificatorie 
 
  1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione  territoriale
la Provincia, le comunita' e i comuni conformano la propria attivita'
al metodo della  partecipazione  per  la  definizione  delle  scelte,
secondo quanto previsto da questa legge. Questo  metodo  si  realizza
mediante: 
  a) il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle  associazioni
che  rappresentano  rilevanti  interessi  di  categoria  e  interessi
diffusi e dei gestori di  servizi  pubblici  e  d'interesse  pubblico
nella definizione degli obiettivi e delle strategie di pianificazione
dei territori; 
  b) il coinvolgimento dei cittadini; 
  c) l'intervento degli enti territoriali confinanti e  dei  soggetti
interessati, secondo quanto previsto dalle  procedure  di  formazione
degli strumenti di pianificazione; 
  d) l'utilizzo degli accordi urbanistici previsti da questa legge. 
  2. Per  consentire  un'agevole  consultazione  degli  strumenti  di
pianificazione e delle norme  che  trovano  diretta  applicazione  in
tutto il territorio provinciale la Provincia, le comunita' e i comuni
pubblicano sui propri siti internet istituzionali  il  testo  vigente
delle norme in materia di urbanistica e gli strumenti urbanistici  di
propria competenza.