Art. 20 
 
                        Valutazione dei piani 
 
  1. Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale  e'  assicurata  la  loro  valutazione,  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente,  per  contribuire  a  garantire  un
elevato livello di  protezione  dell'ambiente  e  per  promuovere  lo
sviluppo  sostenibile,  ai  sensi  della  direttiva   92/43/CEE   del
Consiglio, del 21 maggio  1992,  relativa  alla  conservazione  degli
habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della   fauna
selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del  27  giugno  2001,  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 
  2.   La   valutazione   integra   le   considerazioni   ambientali,
territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del
piano, anche ai fini del  monitoraggio  degli  effetti  significativi
della sua attuazione. Nel  caso  dei  PRG  e  dei  piani  dei  parchi
naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita,  su  scala
locale, anche la coerenza con  la  valutazione  dei  PTC  o,  se  non
approvati, del PUP. 
  3. La struttura provinciale competente in materia di  ambiente  cui
rinviano  le  disposizioni  provinciali  in  vigore  e'   sostituita,
relativamente agli strumenti  di  pianificazione  territoriale  delle
comunita', dei  comuni  e  dei  parchi,  dalle  rispettive  strutture
competenti in materia di ambiente. Le  strutture  della  Provincia  e
della comunita' possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle
strutture dei comuni.