Art. 20
Valutazione dei piani
1. Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e' assicurata la loro valutazione, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo
sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2. La valutazione integra le considerazioni ambientali,
territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del
piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi
della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi
naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala
locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non
approvati, del PUP.
3. La struttura provinciale competente in materia di ambiente cui
rinviano le disposizioni provinciali in vigore e' sostituita,
relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle
comunita', dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture
competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e
della comunita' possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle
strutture dei comuni.