Art. 34 Integrazione dell'art. 18 (Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunita' con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per le finalita' del comma 1 con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, tra le opere da realizzare nell'ambito di accordi di programma sottoscritti con i comuni ai sensi delle leggi provinciali di settore, quelle ritenute non prioritarie. La Provincia promuove le conseguenti procedure di revisione degli accordi di programma con salvaguardia delle spese sostenute in attuazione dei predetti accordi e gia' oggetto di finanziamento. 1-ter. Per le finalita' del comma 1 con deliberazione della Giunta provinciale sono inoltre individuate, tra le opere ammesse a finanziamento sulle leggi provinciali di settore e non ancora avviate, quelle ritenute non prioritarie per le quali e' disposta la decadenza del finanziamento provinciale con salvaguardia delle spese gia' sostenute. Le risorse recuperate ai sensi di questo comma sono destinate ai fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale.». 2. La copertura degli oneri derivanti da quest'articolo e' gia' autorizzata da precedenti disposizioni sulla missione/programma 18.01.