Art. 35 
Modificazioni dell'art. 16-bis  della  legge  provinciale  11  giugno
  2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica  2002),  e
  della legge provinciale 29 dicembre 2005,  n.  20,  in  materia  di
  tributi sul turismo. 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art. 16-bis della  legge  provinciale
sulla  promozione  turistica  2002  sono  inserite  le  parole:  «Per
l'applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento,
nelle strutture ricettive e negli  alloggi  previsti  rispettivamente
dall'art. 30, comma 1, lettera d), e  dall'art.  37-bis  della  legge
provinciale  15  maggio  2002,  n.   7   (legge   provinciale   sulla
ricettivita' turistica 2002), si fa riferimento ai giorni  di  durata
del contratto con il quale questi alloggi e strutture  sono  concessi
in locazione al turista, indipendentemente  dall'effettiva  fruizione
dell'alloggio e dalla consecutivita' delle  notti  di  soggiorno;  la
predetta disposizione si applica  anche  ai  contratti  stipulati  ai
sensi dell'art. 4, comma 8, della legge provinciale 4  ottobre  2012,
n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012).». 
  2. Alla fine della lettera a) del comma 4  dell'art.  16-bis  della
legge provinciale sulla promozione turistica 2002  sono  inserite  le
parole: «, ad esclusione delle case per  ferie  gestite  direttamente
dagli ospiti secondo quanto previsto dal  regolamento  di  esecuzione
della predetta legge provinciale». 
  3. Dopo la lettera a) del comma  4  dell'art.  16-bis  della  legge
provinciale sulla promozione turistica 2002 e' inserita la seguente: 
    «a-bis) gli alloggi per uso turistico previsti  dall'art.  37-bis
della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002;». 
  4. L'imposta a carico di coloro che soggiornano negli  alloggi  per
uso turistico ai sensi dell'art. 16-bis,  comma  4,  lettera  a-bis),
della  legge  provinciale  sulla  promozione  turistica  2002,   come
inserita dal comma 3, si applica a decorrere dal 1° maggio 2016 anche
con riferimento ai contratti  di  locazione  non  ancora  esauriti  a
quest'ultima data; per il calcolo dell'imposta si fa  riferimento  ai
giorni residui di durata del contratto.  Se,  alla  stessa  data,  il
regolamento di esecuzione dell'art. 16-bis  della  legge  provinciale
sulla  promozione  turistica  2002  non  ha  individuato  la   misura
dell'imposta da applicare agli alloggi per uso  turistico,  l'imposta
dovuta, fino alla modifica del regolamento, e' pari a 0,50  euro  per
ogni pernottamento. Per  le  richieste  di  incremento  della  misura
dell'imposta  individuata  da  questo  comma  o  dal  regolamento  di
esecuzione, presentate dalle comunita' nel corso dell'anno  2016,  si
applica quanto previsto dall'art.  16  bis,  comma  10,  della  legge
provinciale sulla promozione turistica 2002; si applica in ogni  caso
la misura dell'imposta  determinata  dal  regolamento  di  esecuzione
qualora sia  superiore  a  quella  incrementata  su  richiesta  delle
comunita'. 
  5. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 dell'art. 32 e l'art. 34
della legge provinciale n. 20 del 2005.