Art. 36 Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci). 1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 35 del 1988 dopo le parole: «la Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale». 2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 e' sostituito dal seguente: «3. Gli aiuti di questa legge non sono cumulabili con altri benefici relativi allo stesso bene o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della deliberazione prevista all'art. 2.».