Art. 37 Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990) 1. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 3 della legge provinciale sullo sport 1990 sono inserite le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma l, per le spese previste dal presente comma la Giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile.». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della legge provinciale sullo sport 1990 e' inserito il seguente: «6-bis. I finanziamenti gia' concessi ai sensi dell'art. 7 alla data di entrata in vigore di questa legge possono essere utilizzati, previa valutazione positiva della struttura provinciale competente, anche per le finalita' dell'art. 7-quater.». 3. Per i fini del comma 1 con la tabella A e' autorizzata la spesa di 220.000 euro per gli anni 2016-2018 sulla missione/programma 06.01. 4. La copertura degli oneri derivanti dal comma 2 e' gia' autorizzata da precedenti disposizioni sulla missione/programma 06.01.