Art. 37 
 
Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990,  n.  21  (legge
                    provinciale sullo sport 1990) 
 
  1. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 3  della  legge  provinciale
sullo sport 1990  sono  inserite  le  parole:  «In  deroga  a  quanto
previsto dal comma l, per le spese previste  dal  presente  comma  la
Giunta provinciale e' autorizzata a concedere  contributi  fino  alla
misura del 100 per cento della spesa ammissibile.». 
  2. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della legge provinciale sullo sport
1990 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. I finanziamenti gia' concessi ai  sensi  dell'art.  7  alla
data di entrata in vigore di questa legge possono essere  utilizzati,
previa valutazione positiva della struttura  provinciale  competente,
anche per le finalita' dell'art. 7-quater.». 
  3. Per i fini del comma 1 con la tabella A e' autorizzata la  spesa
di 220.000 euro  per  gli  anni  2016-2018  sulla  missione/programma
06.01. 
  4.  La  copertura  degli  oneri  derivanti  dal  comma  2  e'  gia'
autorizzata  da  precedenti  disposizioni  sulla   missione/programma
06.01.