Art. 12 
 
     Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 30/2008 
 
  1.  L'art.  28  della  legge  regionale  n.  30/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28 (Accreditamento regionale). - 1. La Regione,  al  fine  di
garantire ai cittadini la liberta' di scegliere i servizi  al  lavoro
nell'ambito di  una  rete  di  operatori  qualificati  in  attuazione
dell'art.  7  del  decreto  legislativo  n.  276/2003  e   successive
modificazioni e integrazioni e dell'art. 12 del  decreto  legislativo
14 settembre  2015,  n.  150  (Disposizioni  per  il  riordino  della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche  attive,
ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183),
accredita soggetti pubblici e privati, con o senza  scopo  di  lucro,
allo svolgimento dei  servizi  medesimi.  A  tal  fine  e'  istituito
l'elenco  regionale  dei  soggetti  accreditati  all'erogazione   dei
servizi al lavoro. 
  2. La Giunta regionale, in sintonia con  il  sistema  regionale  di
accreditamento degli organismi operanti nell'ambito della  formazione
nonche' della formazione e istruzione professionale, nel rispetto dei
principi e criteri  individuati  dallo  Stato,  previo  parere  della
commissione di concertazione, definisce, con proprio atto i requisiti
per l'iscrizione all'elenco di cui  al  comma  1,  le  procedure  per
l'accreditamento nonche' le modalita' di gestione dell'elenco stesso. 
  3. La Regione verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti
prescritti  e  l'adeguatezza  dei   servizi   svolti   dai   soggetti
accreditati e provvede, in caso di  necessita',  alla  sospensione  o
alla revoca dell'accreditamento.».