Art. 9 
 
     Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2008 
 
  1.  L'art.  14  della  legge  regionale  n.  30/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Progetti integrati). - 1. Ai fini della presente legge si
definiscono  progetti  integrati  di  sostegno   all'occupazione   le
iniziative promosse dalle province,  dalla  Citta'  metropolitana  di
Genova, da ARSEL Liguria, dai soggetti accreditati  di  cui  all'art.
28, dagli  organismi  formativi  accreditati  ai  sensi  della  legge
regionale 11 maggio 2009,  n.  18  (Sistema  educativo  regionale  di
istruzione, formazione e orientamento) e successive  modificazioni  e
integrazioni, e da altri soggetti individuati mediante  procedure  di
evidenza pubblica, che prevedano la realizzazione in tempi successivi
di piu' interventi inseriti in un percorso organico di transizione al
lavoro. 
  2. I progetti di cui al comma 1 sono  riferiti  in  particolare  ai
soggetti  di  cui  agli  articoli  39  e  52  e  possono   riguardare
determinate aree territoriali o specifici settori di attivita',  come
individuati nel Piano d'azione regionale. 
  3. In relazione ai progetti Integrati, il Piano d'azione  regionale
prevede apposite risorse, sia per i contributi, sia per le  spese  di
organizzazione sostenute dai soggetti di cui al comma 1.».