Art. 22 
 
Istituzione di un Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle
             donne vittime di violenza e maltrattamenti 
 
  1. La Regione, sulla base di quanto previsto agli articoli 1  e  3,
istituisce un Fondo di solidarieta' per le donne vittime di  violenza
e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne  le
azioni in sede giudiziaria e nella fase  prodromica  all'avvio  delle
stesse, ivi compreso  l'eventuale  ricorso  a  consulenza  in  ambito
civilistico o a consulenza tecnica di parte. 
  2. Il Fondo e' utilizzato per coprire, secondo quanto previsto  dal
regolamento di cui al comma 3, le spese di assistenza legale  sia  in
ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio
legale e' svolto da avvocati o avvocate i  cui  nominativi  risultino
regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza  e
formazione specifica e continua  nell'ambito  del  patrocinio  legale
alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. 
  3.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente,  approva,  ai  sensi  dell'art.  27  dello  Statuto,   un
regolamento che definisce: 
    a)  la  dotazione  finanziaria  del  Fondo,   le   modalita'   di
implementazione e di gestione; 
    b) i criteri di erogazione delle disponibilita' del Fondo,  anche
sulla base della condizione reddituale della vittima; 
    c) l'elenco dei procedimenti per i quali e'  possibile  l'accesso
al Fondo; 
    d) i parametri per  identificare  le  modalita'  di  liquidazione
delle parcelle di avvocate o avvocati patrocinanti ammessi al Fondo; 
    e) le modalita' di informazione e promozione del Fondo; 
    f) le  modalita'  di  recupero  dei  contributi  e  per  la  loro
restituzione al Fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con
particolare riferimento ai casi in cui: 
      1) a  favore  della  vittima  beneficiaria  dell'intervento  di
copertura delle spese di assistenza legale e' disposto, con sentenza,
il pagamento delle spese processuali; 
      2) i soggetti beneficiari dell'intervento  di  copertura  delle
spese  di  assistenza  legale  sono  successivamente  condannati  per
calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela; 
    g) tutte le altre modalita'  utili  all'attuazione  del  presente
articolo. 
  4. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli
avvocati dei fori del Piemonte  al  fine  di  predisporre  e  rendere
accessibile un elenco di  avvocati  patrocinanti  per  il  Fondo  con
esperienza e formazione continua specifiche nel settore. 
  5. La convenzione di cui al comma 4, tra l'altro, prevede: 
    a) le modalita' di individuazione delle e dei professionisti; 
    b) le  modalita'  di  formazione  e  aggiornamento  professionale
specifico sulla materia; 
    c) le modalita' di pubblicizzazione degli elenchi; 
    d) le modalita' di  raccordo  con  i  centri  antiviolenza  ed  i
servizi territoriali attivi sul territorio; 
    e) le modalita' di periodico aggiornamento degli elenchi; 
    f) le modalita'  di  informazione  sul  Fondo  presso  tutti  gli
iscritti agli ordini.