Art. 22 Istituzione di un Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti 1. La Regione, sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, istituisce un Fondo di solidarieta' per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte. 2. Il Fondo e' utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale e' svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. 3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, un regolamento che definisce: a) la dotazione finanziaria del Fondo, le modalita' di implementazione e di gestione; b) i criteri di erogazione delle disponibilita' del Fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima; c) l'elenco dei procedimenti per i quali e' possibile l'accesso al Fondo; d) i parametri per identificare le modalita' di liquidazione delle parcelle di avvocate o avvocati patrocinanti ammessi al Fondo; e) le modalita' di informazione e promozione del Fondo; f) le modalita' di recupero dei contributi e per la loro restituzione al Fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui: 1) a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale e' disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali; 2) i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela; g) tutte le altre modalita' utili all'attuazione del presente articolo. 4. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore. 5. La convenzione di cui al comma 4, tra l'altro, prevede: a) le modalita' di individuazione delle e dei professionisti; b) le modalita' di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia; c) le modalita' di pubblicizzazione degli elenchi; d) le modalita' di raccordo con i centri antiviolenza ed i servizi territoriali attivi sul territorio; e) le modalita' di periodico aggiornamento degli elenchi; f) le modalita' di informazione sul Fondo presso tutti gli iscritti agli ordini.