Art. 23 Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere 1. La Giunta regionale, sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalita' della presente legge, nonche' con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'art. 5. 2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorita' ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attivita' delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all'art. 6, comma 8.