Art. 23 
 
             Piano triennale regionale degli interventi 
                per contrastare la violenza di genere 
 
  1. La Giunta regionale, sentiti gli enti e le  istituzioni  locali,
in coerenza con i principi  e  le  finalita'  della  presente  legge,
nonche' con la programmazione socio-sanitaria  regionale,  adotta  il
piano  triennale  regionale  degli  interventi  per  contrastare   la
violenza di genere, sentita la competente commissione  consiliare  ed
il tavolo di coordinamento regionale di cui all'art. 5. 
  2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione  regionale
complessiva, gli obiettivi da perseguire, le  azioni  necessarie,  le
priorita' ed i criteri per la  loro  realizzazione,  con  particolare
attenzione alla istituzione ed alle  attivita'  delle  case  rifugio,
alla promozione,  implementazione  e  cura  delle  reti  territoriali
interistituzionali  facenti  capo  ai  centri  antiviolenza,  di  cui
all'art. 6, comma 8.