Art. 25 
 
                        Regolamento attuativo 
 
  1. Fermo restando il regolamento di cui all'art. 22,  comma  3,  la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta
ai sensi dell'art. 27 dello  Statuto  un  ulteriore  regolamento  che
definisce: 
    a) i criteri per l'istituzione dei centri  antiviolenza  e  delle
case rifugio, nonche' le modalita' organizzative e le attivita' degli
stessi; 
    b) gli standard  strutturali  e  gestionali  delle  case  rifugio
destinate  all'accoglienza  delle  donne  vittime  di  violenza,   le
modalita' di autorizzazione e permanenza  dell'autorizzazione  stessa
nonche'  adeguate  modalita'  volte  ad  assicurarne  la   necessaria
riservatezza della collocazione; 
    c) le modalita' di raccordo con i servizi  socio-assistenziali  e
sanitari, con i servizi di assistenza  legale,  abitativi  e  per  il
lavoro e la formazione, con  le  strutture  educative  e  scolastiche
operanti nel territorio e con l'associazionismo e  le  organizzazioni
di volontariato; 
    d) le modalita' di  organizzazione  e  funzionamento  del  centro
esperto sanitario di cui all'art. 19; 
    e) le linee indicative per l'attivita' di formazione permanente e
di aggiornamento del personale dei centri  antiviolenza  e  di  tutti
coloro che con essi intervengono; 
    f) le modalita' di accesso ai centri antiviolenza; 
    g)  gli  standard  di  qualita'   dei   servizi   da   aggiornare
periodicamente; 
    h)   i   criteri   per   definire   il    personale    necessario
all'espletamento dei servizi comprese le professionalita'  specifiche
richieste in rapporto alla tipologia dei centri antiviolenza; 
    i) i criteri di valutazione interna ed  esterna  delle  attivita'
dei centri antiviolenza; 
    l) i criteri per lo sviluppo del sistema di monitoraggio  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera i).