Art. 25 Regolamento attuativo 1. Fermo restando il regolamento di cui all'art. 22, comma 3, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell'art. 27 dello Statuto un ulteriore regolamento che definisce: a) i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, nonche' le modalita' organizzative e le attivita' degli stessi; b) gli standard strutturali e gestionali delle case rifugio destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza, le modalita' di autorizzazione e permanenza dell'autorizzazione stessa nonche' adeguate modalita' volte ad assicurarne la necessaria riservatezza della collocazione; c) le modalita' di raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale, abitativi e per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato; d) le modalita' di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario di cui all'art. 19; e) le linee indicative per l'attivita' di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei centri antiviolenza e di tutti coloro che con essi intervengono; f) le modalita' di accesso ai centri antiviolenza; g) gli standard di qualita' dei servizi da aggiornare periodicamente; h) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalita' specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei centri antiviolenza; i) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attivita' dei centri antiviolenza; l) i criteri per lo sviluppo del sistema di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera i).