Art. 37 Modifiche della legge regionale 1/1984 1. Alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Diffida amministrativa). - 1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un piu' proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, e' introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3. 2. La diffida amministrativa e' applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), previste dalle seguenti disposizioni: a) art. 19, comma 1, in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera m); b) art. 19, comma 2, in materia di separazione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), dalle altre merci; c) art. 19, comma 4, in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet; d) art. 32 in materia di pubblicita' dei prezzi per la vendita al dettaglio; e) articoli 33, 34, 35, 36 e 37 in materia di vendite straordinarie; f) art. 38 in materia di comunicazioni relative alla sospensione, cessazione o cessione dell'attivita' degli esercizi di vendita al dettaglio; g) art. 78 in materia di pubblicita' dei prezzi per la somministrazione di alimenti e bevande. 3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa e' contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento. 4. La diffida amministrativa non e' rinnovabile, ne' prorogabile.»; b) dopo la lettera f) del primo comma dell'art. 4 e' inserita la seguente: «f-bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'art. 3-bis;».