Art. 37 
 
               Modifiche della legge regionale 1/1984 
 
  1.  Alla  legge  regionale  17  gennaio  1984,  n.  1  (Norme   per
l'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   regionali),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: 
    «Art.  3-bis  (Diffida  amministrativa).  -   1.   Al   fine   di
semplificare il procedimento sanzionatorio e di  instaurare  un  piu'
proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini  e
imprese, e' introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto  della
diffida amministrativa, in luogo  dell'immediato  accertamento  della
violazione,  qualora  questa  sia  materialmente  sanabile  entro  il
termine di cui al comma 3. 
  2. La diffida amministrativa e' applicabile nei casi di  violazione
delle prescrizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29
(Normativa  organica  in  materia  di  attivita'  commerciali  e   di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Modifica   della   legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica  del  turismo»),
previste dalle seguenti disposizioni: 
  a) art. 19, comma 1, in materia di utilizzo della denominazione  di
outlet in assenza delle condizioni previste  dall'art.  2,  comma  1,
lettera m); 
  b) art. 19, comma 2, in materia di separazione dei prodotti di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera m), dalle altre merci; 
  c) art. 19, comma  4,  in  materia  di  rispetto  delle  norme  che
disciplinano i prezzi, le vendite  straordinarie  e  promozionali  da
parte dei titolari di outlet; 
  d) art. 32 in materia di pubblicita' dei prezzi per la  vendita  al
dettaglio; 
  e)  articoli  33,  34,  35,  36  e  37  in   materia   di   vendite
straordinarie; 
  f) art. 38 in materia di comunicazioni relative  alla  sospensione,
cessazione o cessione dell'attivita' degli  esercizi  di  vendita  al
dettaglio; 
  g)  art.  78  in  materia  di  pubblicita'  dei   prezzi   per   la
somministrazione di alimenti e bevande. 
  3.  La  diffida  amministrativa  consiste  in  un  invito   rivolto
dall'accertatore al trasgressore,  e  all'eventuale  responsabile  in
solido, a sanare la violazione. Essa  e'  contenuta  nel  verbale  di
ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve
essere indicato il  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni  dalla
consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi  alle
prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non  provvedano  entro  il
termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento. 
  4. La diffida amministrativa non e' rinnovabile, ne' prorogabile.»; 
    b) dopo la lettera f) del primo comma dell'art. 4 e' inserita  la
seguente: 
      «f-bis) la menzione della diffida  amministrativa  qualora  sia
applicabile ai sensi dell'art. 3-bis;».