Art. 20 
 
Disposizioni generali per il prelievo di acque  sotterranee  per  uso
                              domestico 
 
  1. Il proprietario del fondo o il suo avente  causa,  nel  rispetto
della norma in materia di tutela ed uso  del  suolo  puo'  utilizzare
liberamente per usi domestici le  acque  sotterranee  comprensive  di
quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per un  volume  massimo
di 700 metri cubi all'anno, in caso di uso  domestico-potabile  e  di
350 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico  non  potabile.  In
caso di condominio o insediamento residenziale plurimo,  tali  limiti
sono riferiti alla singola unita' abitativa. Il prelievo superiore  a
tali limiti e' soggetto a regime di concessione e  al  pagamento  del
relativo canone in relazione alla destinazione d'uso. 
  2. Ferme restando  le  disposizioni  in  materia  sanitaria,  l'uso
domestico-potabile e' consentito solo ove non sia possibile avvalersi
delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio. 
  3.  L'attivita'  di  ricerca,  estrazione  e  utilizzo   di   acque
sotterranee ad uso domestico e'  regolata  da  apposito  disciplinare
generale di buona  pratica,  adottato  con  deliberazione  di  Giunta
regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
e sul sito web  ufficiale  della  Regione  Toscana.  Il  disciplinare
contiene un insieme  di  indicazioni  tecniche  da  rispettare  nelle
seguenti fasi di realizzazione ed  esercizio  di  pozzi  destinati  a
prelievi modesti: 
    a) scelta dell'area di sedime; 
    b) perforazione; 
    c) completamento e spurgo; 
    d) prove di portata; 
    e) manutenzione; 
    f) modalita' di dismissione definitiva del pozzo. 
  4. Il disciplinare contiene altresi' le informazioni necessarie per
il  rispetto  degli  obblighi  di  misurazione  di  cui  al  d.p.g.r.
51/R/2015. 
  5.  Nel  caso  di  estrazione  ed  utilizzo  di  acqua  sotterranea
attraverso opere di  captazione  da  sorgente  a  regime  perenne  e'
garantita una portata di rilascio al sistema naturale pari ad  almeno
un terzo della portata naturale  ai  fini  del  miglioramento  o  del
mantenimento del buono stato di qualita' ambientale del corpo  idrico
che costituisce il recapito della sorgente stessa. 
  6. E' comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di
acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto  dei  punti
di prelievo a scopo potabile, fatte salve le comprovate  esigenze  di
approvvigionamento per consumo umano di cui  all'art.  94,  comma  4,
lettera g) del decreto legislativo n. 152/2006. 
  7. La realizzazione di un pozzo ad uso  domestico,  fatti  salvi  i
casi  in  cui  sia  compreso  anche  l'uso  potabile,  non   comporta
l'acquisizione di un diritto ad uso esclusivo dell'acqua.