Art. 20 Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico 1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della norma in materia di tutela ed uso del suolo puo' utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per un volume massimo di 700 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico-potabile e di 350 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico non potabile. In caso di condominio o insediamento residenziale plurimo, tali limiti sono riferiti alla singola unita' abitativa. Il prelievo superiore a tali limiti e' soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo canone in relazione alla destinazione d'uso. 2. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso domestico-potabile e' consentito solo ove non sia possibile avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio. 3. L'attivita' di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico e' regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato con deliberazione di Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito web ufficiale della Regione Toscana. Il disciplinare contiene un insieme di indicazioni tecniche da rispettare nelle seguenti fasi di realizzazione ed esercizio di pozzi destinati a prelievi modesti: a) scelta dell'area di sedime; b) perforazione; c) completamento e spurgo; d) prove di portata; e) manutenzione; f) modalita' di dismissione definitiva del pozzo. 4. Il disciplinare contiene altresi' le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. 5. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne e' garantita una portata di rilascio al sistema naturale pari ad almeno un terzo della portata naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualita' ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa. 6. E' comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'art. 94, comma 4, lettera g) del decreto legislativo n. 152/2006. 7. La realizzazione di un pozzo ad uso domestico, fatti salvi i casi in cui sia compreso anche l'uso potabile, non comporta l'acquisizione di un diritto ad uso esclusivo dell'acqua.