Art. 21 Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, l'estrazione di acque sotterranee per uso domestico e' soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino. 2. La denuncia di cui al comma 1 e' effettuata secondo le specifiche nell'allegato D parte II. 3. Il settore competente valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l'emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del regio decreto n. 1775/1933 nei seguenti casi: a) violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'art. 20 comma 3; b) mancato rispetto delle indicazioni sui limiti del prelievo allegate alla denuncia; c) con riferimento all'uso potabile, presenza di un nuovo acquedotto a servizio dell'area interessata, comunicata al settore competente stesso dal gestore del servizio idrico integrato.