Art. 21 
 
          Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee 
                          per usi domestici 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, l'estrazione di  acque
sotterranee per uso domestico e' soggetta  a  sola  comunicazione  al
settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta
giorni dalla fine dei lavori diretti  a  realizzarla.  Sono  comunque
fatte salve le eventuali specifiche  misure  vigenti  previste  dalla
pianificazione di bacino. 
  2. La  denuncia  di  cui  al  comma  1  e'  effettuata  secondo  le
specifiche nell'allegato D parte II. 
  3. Il settore competente valuta la sussistenza delle  condizioni  e
dei presupposti per  sospensione  delle  opere  e  dei  prelievi,  la
chiusura delle opere di  captazione  e  l'emissione  degli  ulteriori
provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e  106  del
regio decreto n. 1775/1933 nei seguenti casi: 
    a)  violazioni  delle  disposizioni  del  disciplinare  di  buona
pratica di cui all'art. 20 comma 3; 
    b) mancato rispetto delle indicazioni  sui  limiti  del  prelievo
allegate alla denuncia; 
    c)  con  riferimento  all'uso  potabile,  presenza  di  un  nuovo
acquedotto a servizio dell'area interessata,  comunicata  al  settore
competente stesso dal gestore del servizio idrico integrato.