Art. 22 Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso 1. L'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere e' soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell'art. 24. 2. E' altresi' soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 il prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile. 3. La domanda di autorizzazione e' effettuata nelle modalita' e secondo le specifiche riportate nell'allegato D parte II. 4. Il settore competente trasmette la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 2 all'Autorita' di bacino territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione del parere secondo quanto previsto dalla pianificazione di bacino, e si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima. 5. Il provvedimento di autorizzazione contiene, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica: a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalita' di misurazione richiesta; b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso; c) le modalita' di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni; d) il grado di dettaglio e le modalita' di comunicazione allo stesso settore competente, dei dati di cui al punto precedente, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51/R/2015; b) eventuali prescrizioni e limitazioni all'uso dell'acqua. 6. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica al settore competente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformita' al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 4 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato. 7. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonche' delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 5, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalita' di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1775/1933. 8. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata: a) nel caso di uso domestico-potabile al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2; b) in caso di uso domestico non potabile quando sia accertata l'impossibilita' del richiedente, sotto il profilo della fattibilita' tecnica e della sostenibilita' economica, di soddisfare il proprio fabbisogno mediante dispositivi che permettano la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche.