Art. 22 
 
Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico
  nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso 
 
  1.  L'estrazione  di  acque  sotterranee   ad   uso   domestico   e
l'esecuzione  delle  relative  opere   e'   soggetta   a   preventiva
autorizzazione  quando  sono  interessati  corpi  idrici  sotterranei
particolarmente critici, individuati ai sensi dell'art. 24. 
  2. E' altresi' soggetto all'autorizzazione di cui  al  comma  1  il
prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di
sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile. 
  3. La domanda di autorizzazione e'  effettuata  nelle  modalita'  e
secondo le specifiche riportate nell'allegato D parte II. 
  4. Il settore  competente  trasmette  la  domanda  corredata  dalla
documentazione  di  cui  al   comma   2   all'Autorita'   di   bacino
territorialmente competente, ai  fini  dell'acquisizione  del  parere
secondo quanto previsto dalla pianificazione di bacino, e si  esprime
entro il termine di sessanta giorni dalla data di  ricevimento  della
domanda medesima. 
  5. Il provvedimento di  autorizzazione  contiene,  ad  integrazione
delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica: 
    a)  la  descrizione  delle  caratteristiche  del  dispositivo  di
misura, funzionali alla modalita' di misurazione richiesta; 
    b) il termine entro cui il  dispositivo  di  misura  deve  essere
istallato con  il  divieto  di  effettuare  i  prelievi  prima  della
regolare messa in funzione dello stesso; 
    c)  le  modalita'  di  rilevazione  dei  dati  risultanti   dalle
misurazioni; 
    d) il grado di dettaglio e le  modalita'  di  comunicazione  allo
stesso settore competente, dei dati di cui al  punto  precedente,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del  Presidente
della Giunta regionale n. 51/R/2015; 
    b) eventuali prescrizioni e limitazioni all'uso dell'acqua. 
  6. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il
richiedente comunica  al  settore  competente  l'avvenuta  esecuzione
delle  opere  in  conformita'  al  progetto  e  alle  prescrizioni  e
limitazioni di cui al comma 4 allegando lo schema stratigrafico e  di
completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato. 
  7. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona
pratica nonche' delle prescrizioni e limitazioni di cui al  comma  5,
costituisce ipotesi di decadenza da accertare  e  dichiarare  con  le
modalita' di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1775/1933. 
  8. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata: 
    a)  nel  caso  di  uso  domestico-potabile  al  ricorrere   delle
condizioni di cui all'art. 20, comma 2; 
    b) in caso di uso domestico non  potabile  quando  sia  accertata
l'impossibilita' del richiedente, sotto il profilo della fattibilita'
tecnica e della sostenibilita' economica, di  soddisfare  il  proprio
fabbisogno  mediante  dispositivi  che  permettano  la   raccolta   e
l'utilizzo di acque meteoriche.