Art. 23 Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97 del decreto legislativo n. 152/2006, nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere e' soggetta a preventiva autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della dalla pianificazione territoriale o di settore ed eventuali provvedimenti e limitazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 3 della medesima legge regionale n. 38/2004.