Art. 23 
 
Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico
  nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica  minerale,
  di sorgente, e termale 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  97  del   decreto
legislativo n. 152/2006, nelle aree perimetrate  ai  sensi  dell'art.
18, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la
disciplina della ricerca,  della  coltivazione  e  dell'utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali), l'estrazione  di  acque
sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative  opere  e'
soggetta a preventiva autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito
dagli atti della dalla pianificazione territoriale o  di  settore  ed
eventuali provvedimenti e limitazioni adottate dalla Giunta regionale
ai sensi dell'art. 6, comma  3  della  medesima  legge  regionale  n.
38/2004.