Art. 24 
 
     Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente 
           critici e delimitazione delle aree interessate 
 
  1.  Entro  trecentosessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
presente regolamento, la Giunta  regionale,  sentita  l'Autorita'  di
bacino,  individua  con  propria  deliberazione,  anche  per  stralci
successivi, i corpi idrici sotterranei particolarmente  critici  come
definiti all'art. 2, comma 1, lettera  b)  delimitando  il  perimetro
georeferenziato delle  aree  interessate  dagli  stessi,  nell'ambito
delle quali l'estrazione di acque  sotterranee  ad  uso  domestico  e
l'esecuzione delle  relative  opere  e'  soggetta  ad  autorizzazione
preventiva, ai sensi dell'art. 22. 
  2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce  integrazione  ed
aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle  acque
di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006. 
  3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le
informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'art. 22
sono resi pubblici nel sito web della Regione. 
  4. Nelle more della  deliberazione  di  cui  al  comma  1  le  aree
interessate dai corpi  idrici  particolarmente  critici,  nell'ambito
delle quali l'estrazione di acque  sotterranee  ad  uso  domestico  e
l'esecuzione delle  relative  opere  e'  soggetta  ad  autorizzazione
preventiva,   sono   limitate   alle   aree   gia'   definite   dalle
pianificazioni di bacino vigenti.