Art. 24 Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate 1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l'Autorita' di bacino, individua con propria deliberazione, anche per stralci successivi, i corpi idrici sotterranei particolarmente critici come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere e' soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 22. 2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006. 3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'art. 22 sono resi pubblici nel sito web della Regione. 4. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1 le aree interessate dai corpi idrici particolarmente critici, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere e' soggetta ad autorizzazione preventiva, sono limitate alle aree gia' definite dalle pianificazioni di bacino vigenti.