Art. 21 Finanziamento 1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante: a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attivita' attribuite all'ARPA, nonche' un contributo regionale ordinario annuale, da destinare alle attivita' istituzionali obbligatorie di cui all'art. 7, comma 2; b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui all'art. 2, comma 3, da destinare alle attivita' istituzionali non obbligatorie di cui all'art. 7, comma 3; c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui all'art. 2, comma 3, da destinare alle ulteriori attivita' previste dal Comitato regionale di indirizzo; d) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'art. 7, comma 5; e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPA; f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti; g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.